Università degli Studi di Genova

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Regolamento Didattico di Ateneo

Emanato con D.R. n° 205 del 27.07.2001

INDICE

TITOLO I - Definizioni - Percorsi formativi

Art. 1 Premessa
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Corsi di studio
Art. 4 Dottorati di ricerca
Art. 5 Corsi di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e master universitari
Art. 6 Valutazione dell'offerta didattica
Art. 7 Forme di pubblicità

TITOLO II - Norme generali sui corsi di studio

Art. 8 Ordinamenti didattici
Art. 9. Crediti formativi universitari
Art. 10 Attività di orientamento e di tutorato
Art. 11 Ammissione ai corsi di studio
Art. 12 Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti
Art. 13 Curricula offerti e piani di studio
Art. 14 Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali
Art. 15 Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 16 Prova finale per il conferimento del titolo di studio
Art. 17 Pubblicità delle attività didattiche
Art. 18 Compiti didattici dei docenti
Art. 19 Registro delle lezioni

TITOLO III - Organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio

Art. 20 Regolamenti didattici di facoltà e di corso di studio
Art. 21 Manifesto degli studi

TITOLO IV - Norme transitorie e finali

Art. 22 Norme transitorie e finali

TITOLO I - Definizioni - Percorsi formativi

Art. 1 - Premessa

  1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli studi di Genova, in conformità alla L. 19.11.1990 n. 341, al D.M. 3.11.1999 n. 509 e allo Statuto dell'Università degli studi di Genova pubblicato sulla G. U. n. 3 del 4/1/1995 e successive modificazioni.

Art. 2 - Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    1. per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
    2. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 8;
    3. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4.2000;
    4. per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della L. 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni;
    5. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali ovvero dalle tabelle allegate al presente regolamento;
    6. per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili;
    7. per consiglio di corso di studio, il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto;
    8. per credito formativo universitario, l'unità di misura della quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    9. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il corso di studio è finalizzato;
    10. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, in particolare, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
    11. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
    12. per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della L. 19.11.1990, n. 341 e all'art. 12 del D.M. 3.11.1999 n. 509;
    13. per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
    14. per albo informatico, l'apposita sezione nel sito web dell'Università degli studi di Genova.

Art. 3 - Corsi di studio

  1. I corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, attivabili presso l'Università degli studi di Genova, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli, la durata e la o le facoltà di afferenza sono riportati in apposito indice nella parte speciale.
  2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio è allegato alla parte speciale.
  3. L'inserimento di un nuovo corso di studio con il relativo ordinamento didattico e la modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di studio già inseriti nel regolamento didattico di Ateneo sono deliberati, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nei decreti ministeriali e delle altre norme vigenti e sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza, dal senato accademico, su proposta di una o più facoltà ovvero su proposta di uno o più corsi di studio. La soppressione di un corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal senato accademico, su proposta della o delle facoltà interessate, o, se cosi' previsto nel regolamento didattico di facoltà, del corso di studio interessato, ovvero di propria iniziativa, sentita la o le facoltà di afferenza o il corso di studio e il consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

Art. 4 - Dottorati di ricerca

  1. I corsi di dottorato di ricerca e in particolare le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, nonché la durata, sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 5 - Corsi di alta formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale e master universitari

  1. I corsi di alta formazione permanente e ricorrente, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, nonché le altre attività formative previste dall'art. 31 dello Statuto, sono attivati dalle strutture interessate sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza.
  2. Attività di cui al presente articolo, che richiedano un impegno corrispondente ad almeno 60 crediti nonché il superamento di adeguate prove di verifica, possono essere finalizzate al conferimento del master universitario, rispettivamente di primo o di secondo livello a seconda che il titolo di ammissione sia una laurea o una laurea specialistica. I master universitari sono attivati previa delibera del senato accademico.

Art. 6 - Valutazione dell'offerta didattica

  1. Il senato accademico, anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 8 dello Statuto, assume le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Università degli studi di Genova, per tenere conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, anche con riferimento a quelle della comunità ligure, e per elevare la qualità dell'offerta.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni tre anni, il senato accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni con particolare riferimento agli interventi di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 7 - Forme di pubblicità

  1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'offerta e l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi rende pubbliche le proposte dell'organismo stesso nelle forme opportune, e comunque attraverso l'albo informatico dell'Università degli studi di Genova.
  2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università degli studi di Genova viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

TITOLO II - Norme generali sui corsi di studio

Art. 8 - Ordinamenti didattici

  1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, redatti nel rispetto di uno schema predisposto dal senato accademico, determinano in particolare:
    1. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio;
    2. i requisiti di ammissione;
    3. le attività formative da inserire nei curricula in ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro;
    4. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferiti, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, e il numero di crediti da riservare alle attività autonomamente scelte dallo studente;
    5. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
    6. la facoltà o le facoltà di afferenza.
  2. In caso di corsi afferenti ad una pluralità di facoltà o di atenei, il relativo ordinamento didattico determina altresì le necessarie norme di organizzazione e di funzionamento.
  3. Per l'inserimento nel regolamento didattico di Ateneo di nuovi corsi di studio e per le determinazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), è acquisito il preventivo parere dell'osservatorio di cui all'art. 4 dello Statuto.
  4. L'ordinamento di un corso di laurea specialistica determina i corsi di laurea, anche attivati presso altro ateneo sulla base di specifica convenzione, comprendenti almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari sono integralmente riconosciuti a coloro che siano stati ammessi al corso di laurea specialistica.
  5. L'ordinamento di un corso di laurea determina quali crediti saranno ritenuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in uno o più altri corsi di studio, anche presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni.
  6. Il decreto rettorale relativo ad un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

Art. 9 - Crediti formativi universitari

  1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.
  2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
  3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata nel regolamento didattico del corso di studio o di facoltà. Tale frazione non può comunque essere inferiore alla metà dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso di prevalente presenza di attività formative ad elevato contenuto sperimentale e pratico.
  4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 15.
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Università degli studi di Genova ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente.
  6. Il consiglio del corso di studio pubblicizza i criteri con i quali esso intende procedere ai riconoscimenti dei crediti. Conoscenze acquisite in attività professionali connesse agli obiettivi didattici del corso possono essere riconosciute in ogni caso ai fini dei crediti utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
  7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 3.11.1999 n. 509, ovvero a quella indicata per i corsi di specializzazione nel relativo ordinamento didattico, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 13 e dal quadro normativo vigente.
  8. Le facoltà o i corsi di studio, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, possono determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre università.
  9. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo una apposita normativa definita dal senato accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I regolamenti dei corsi di studio o delle facoltà definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.
  10. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altra Università - previo eventuale convenzionamento con quella di Genova o previa autorizzazione della facoltà o del corso di studi di origine - hanno il diritto di ottenere che la stessa facoltà di origine, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. p) dello Statuto, o altrimenti il corso di studi, si pronunci in via preventiva sulla riconoscibilità dei crediti che gli studenti in questione intendono acquisire nell'altra università.
  11. I regolamenti didattici delle facoltà o dei corsi di studio possono stabilire forme di verifica periodica dei crediti acquisiti e, qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali, le eventuali prove integrative.
  12. I regolamenti didattici delle facoltà o dei corsi di studio possono stabilire il numero minimo dei crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 3.

Art. 10 - Attività di orientamento e di tutorato

  1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta per gli studi universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, anche promosse dalle facoltà, da svolgersi in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo.
  2. Le facoltà istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.

Art. 11 - Ammissione ai corsi di studio

  1. ll regolamento didattico di facoltà o di corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.
  2. L'Università degli studi di Genova offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento ad una pluralità di corsi di laurea.
  3. Qualora la verifica della preparazione non risulti positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
  4. L'iscrizione ad un corso di laurea specialistica dell'Università degli studi di Genova è subordinata al possesso della laurea. La laurea deve essere conseguita entro i termini previsti per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea specialistica. Il regolamento didattico del corso di laurea specialistica determina i casi nei quali la carriera universitaria del laureato che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento ai requisiti di ammissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). E' considerata adeguata la preparazione del laureato con un curriculum integralmente riconosciuto ai sensi dell'art. 8, comma 4.

Art. 12 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

  1. Fermi restando i compiti di coordinamento assegnati alle facoltà sulla base dello Statuto, i consigli dei corsi di studio competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
  2. Gli insegnamenti possono articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno dell'insegnamento.
  3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, coordina i programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, promuove il coordinamento dei docenti nella relativa conduzione e valuta i risultati delle attività stesse.
  4. Il regolamento didattico del corso di studio o della facoltà disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione per la programmazione e una per la valutazione dei risultati in corrispondenza a ognuno dei periodi di cui all'art.14, comma 3.
  5. Oltre agli insegnamenti ufficiali possono essere attivati insegnamenti liberi, che possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale sulla base di apposita delibera della facoltà, nel rispetto degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
  6. I regolamenti didattici dei corsi di studio o delle facoltà prevedono le modalità per la sostituzione di insegnamenti impartiti nel corso di studi con insegnamenti svolti in altri corsi anche di università estere, nonché le modalità di raccordo dei curricula seguiti presso altri corsi di studio, anche di diverso livello, con i piani di studio del corso, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio.

Art. 13 - Curricula offerti e piani di studio

  1. I consigli di corso di studio determinano annualmente nel manifesto degli studi i curricula offerti, che precisano anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
  2. Lo studente può presentare annualmente il proprio piano di studi, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
  3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. 3.11.1999 n. 509, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente alto negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
  4. Il piano di studio non aderente ai curricula consigliati ma conforme all'ordinamento didattico è approvato dal consiglio del corso di studio. Il piano di studio difforme dall'ordinamento didattico ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale è approvato sia dal consiglio di corso di studio sia dal consiglio della facoltà di afferenza.
  5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Art. 14 - Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali

  1. Le lezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
  2. Il calendario e l'orario delle lezioni, il calendario degli esami e delle prove finali sono stabiliti dal preside della facoltà ovvero, su sua delega, dal presidente del corso di studio, in conformità con quanto eventualmente disposto dal regolamento didattico del corso di studio o della facoltà, sentiti la commissione paritetica competente e i docenti interessati.
  3. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una congrua interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli esami.
  4. Il calendario degli esami di ciascun corso di studio deve essere predisposto all'inizio dell'anno accademico e deve prevedere, per ogni anno accademico, almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e almeno sette appelli per gli insegnamenti che prevedono solo prova orale. Gli esami finali, laddove previsti, si svolgono nei periodi di interruzione delle lezioni. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un corso di studio devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti; l'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane.
  5. Il termine ultimo per sostenere gli esami relativi a ciascun anno accademico è fissato dal senato accademico.
  6. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento un appello di esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una settimana, deve esserne data comunicazione anche al preside della facoltà. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.
  7. Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

Art. 15 - Esami ed altre verifiche del profitto

  1. Per ogni attività didattica il regolamento didattico del corso di studio determina le modalità di verifica del profitto individuale di ogni studente, attraverso un esame finale o attraverso altre forme individuate dal regolamento stesso. Di norma tale verifica ha luogo alla conclusione dell'attività stessa. Il regolamento può determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.
  2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, da esercitazioni e da altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi da 3 a 8.
  3. Il regolamento didattico del corso di studio o il regolamento didattico di facoltà determina i criteri di composizione delle commissioni di esame per le singole attività didattiche, nonché le modalità di svolgimento delle prove volte ad accertare il profitto degli studenti. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto degli studenti per ciascun modulo. Qualora gli ordinamenti didattici prevedano un unico esame finale per più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto per ciascuna di esse.
  4. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal preside di facoltà o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio, cui afferisce l'insegnamento, e sono composte da almeno due membri dei quali uno è il professore responsabile dell'insegnamento e l'altro è professore o ricercatore. Possono essere membri aggiunti della commissione cultori della materia, individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri prestabiliti dal consiglio di facoltà che assicurino il possesso di requisiti scientifici.
  5. Le commissioni sono presiedute dal professore responsabile dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più professori responsabili dell'insegnamento l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente.
  6. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Per gli esami articolati in più prove, le modalità di verbalizzazione dell'esito finale sono determinate nel regolamento didattico del corso di studio o di facoltà. In caso di fallimento l'espressione "respinto" viene riportata soltanto sul verbale di esame. Qualora lo studente rinunci ad un voto positivo ovvero, con il consenso della commissione, si ritiri nel corso della prova, l'esito dell'esame è registrato sul verbale, ai soli fini statistici, con l'espressione "ritirato" e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente. Sul libretto dello studente sono riportati soltanto gli esami con esito positivo.
  7. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti nelle singole prove.
  8. L'esame fallito può essere ripetuto almeno due volte negli appelli previsti nel corso dello stesso anno accademico, secondo le norme del regolamento didattico del corso di studio o di facoltà.
  9. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale il regolamento didattico del corso di studio o di facoltà individua le modalità e i soggetti responsabili.

Art. 16 - Prova finale per il conferimento del titolo di studio

  1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio o della facoltà disciplina:
    1. le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad apposita commissione;
    2. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
  2. La presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore è prevista solo per il conseguimento della laurea specialistica.
  3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme stabilite nel regolamento didattico del corso di studio o della facoltà, da almeno cinque membri, compreso il presidente, e sono nominate dal preside di facoltà. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori. Le commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
  4. Le prove finali per il conferimento di titoli accademici sono pubbliche.
  5. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi.
  6. L'università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. A richiesta dell'interessato, anche espressa in un momento successivo, il certificato viene redatto anche in lingua inglese.

Art. 17 - Pubblicità delle attività didattiche

  1. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e di ricevimento dei docenti sono esposti in appositi albi a cura del preside di facoltà che provvede a darne comunicazione alla commissione paritetica di facoltà.
  2. II calendario delle lezioni per ogni corso di studio è affisso, prima dell'inizio delle lezioni, a cura del preside che provvede altresì a darne comunicazione alla commissione paritetica di facoltà.
  3. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è esposto, in apposito albo a cura del preside di facoltà, almeno due mesi prima di ogni appello.
  4. L'Università degli studi di Genova, a cura delle singole facoltà, pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, il manifesto degli studi di cui all'art. 21.
  5. L'Università degli studi di Genova, a cura delle singole facoltà, anche al fine di agevolare l'orientamento negli studi, pubblica altresì, entro il termine stabilito dal senato accademico, per ogni insegnamento, una guida in cui sono sommariamente descritte almeno le finalità formative, i contenuti, i prerequisiti obbligatori o comunque opportuni, i tipi di attività previste e delle prove di valutazione, i riferimenti bibliografici principali.
  6. L'Università pubblica, entro il termine stabilito dal senato accademico, una guida dello studente con tutte le notizie amministrative necessarie ai fini dell'iscrizione per l'anno accademico successivo, ivi compreso il calendario dell'anno accademico.

Art. 18 - Compiti didattici dei docenti

  1. Le facoltà annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
  2. Il professore è tenuto a svolgere le lezioni dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, il professore non possa tenere la lezione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In tali casi, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, deve informare il preside della facoltà.
  3. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni per settimana.
  4. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di lavoro disposte dai consigli, rientra nell'adempimento dei doveri accademici.
  5. Restano fermi in ogni caso gli obblighi previsti dalle leggi per l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori.

Art. 19 - Registro delle lezioni

  1. Per ogni insegnamento è tenuto un registro nel quale si annota, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta.
  2. Tale registro è conservato a cura del responsabile dell'insegnamento e, alla fine delle lezioni, firmato dal responsabile medesimo, è depositato presso l'ufficio di presidenza della facoltà.
  3. Nel registro sono anche indicate lezioni o esercitazioni tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell'insegnamento.
  4. l registro è esibito ad ogni richiesta del presidente del consiglio di corso di studio, del preside o del rettore.
  5. Il senato accademico determina le modalità di accesso ai registri in conformità con le norme vigenti.

TITOLO III - Organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio

Art. 20 - Regolamenti didattici di facoltà e di corso di studio

  1. Il regolamento didattico di facoltà determina, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dal regolamento generale e dal presente regolamento, le eventuali norme generali cui devono attenersi i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio afferenti alla facoltà. Il regolamento didattico di facoltà è approvato dal consiglio di facoltà a maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Il consiglio del corso di studio, con proprio regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente regolamento determina:
    1. l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, e delle altre attività formative;
    2. gli obiettivi specifici, i crediti didattici e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
    3. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    4. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
    5. le disposizioni sugli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, nel rispetto di quanto eventualmente previsto al riguardo nel regolamento didattico di facoltà;
    6. le forme di verifica di crediti acquisiti e le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali, nel rispetto di quanto eventualmente previsto al riguardo nel regolamento didattico di facoltà;
    7. le forme di orientamento e di tutorato, nel rispetto di quanto stabilito all'art.10 del presente regolamento e di quanto eventualmente previsto al riguardo nel regolamento didattico di facoltà .
  3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal competente consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposti all'approvazione dei consigli delle facoltà di afferenza. In caso di persistente dissenso tra corso di studio e facoltà o tra facoltà, la questione è rimessa al senato accademico.
  4. I regolamenti didattici sono emanati dal rettore.
  5. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate, con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole di una commissione paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di essa, della commissione paritetica di facoltà. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere.
  6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 21 - Manifesto degli studi

  1. Il manifesto di facoltà è definito, annualmente, entro il termine stabilito dal senato accademico, dal consiglio di facoltà, coordinando le proposte dei consigli dei corsi di studio ad essa afferenti.
  2. Il manifesto per ogni corso di studio determina in particolare:
    1. i curricula offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio;
    2. le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
    3. la data di inizio e fine delle lezioni;
    4. le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
    5. le modalità di accesso con riferimento a quanto previsto dall'art. 11.

TITOLO IV - Norme transitorie e finali

Art. 22 Norme transitorie e finali

  1. L'Università degli studi di Genova assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione, i consigli di corso di studio determinano i crediti degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.
  2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dall'Università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.
  3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono adeguati al presente regolamento entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale relativo alle classi di corso di studio rilevanti per il corso stesso.
  4. Le scuole di specializzazione attualmente istituite per le quali non possono essere attivati i corsi di specializzazione previsti dal nuovo ordinamento sono soppresse entro l'anno accademico 2002-2003.