Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1. - Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:
- dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, previsti dall'art. 31 dello Statuto dell'Università
- dei corsi previsti dall'art. 3, commi 9 e 10, del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario, e precisamente:
- corsi di formazione superiore volti al perfezionamento scientifico alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello
- corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello.
TITOLO II - Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale
Art. 2 - Finalità
L'Ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore, corsi di aggiornamento professionale che favoriscano lo sviluppo di capacità operative e applicazioni legate a specifiche competenze e professionalità, e corsi di formazione permanente e ricorrente che favoriscano l’aggiornamento professionale di persone occupate.
Art. 3 - Durata
I corsi hanno durata non superiore a dodici mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.
Art. 4 - Accesso
L'iscrizione ai corsi è riservata a:
- coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica-magistrale);
- coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto 1, purchè in possesso del diploma di scuola media superiore, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.
Art. 5 - Istituzione e attivazione
- I corsi possono essere istituiti da una o più Facoltà o Dipartimento o dal Servizio formazione permanente (Perform). Le strutture emettono il bando e gestiscono i corsi autonomamente, secondo le linee guida approvate dagli Organi di governo. Nel bando devono essere specificati, tra gli altri, i requisiti di accesso e le modalità di selezione, la tipologia degli insegnamenti e gli eventuali crediti.
- Il progetto di un corso deve indicare: gli obiettivi formativi, la struttura che assicura la gestione amministrativo-contabile del corso, il Direttore e il Comitato di Gestione, integrato con un rappresentante della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile ed eventuali esperti e rappresentanti di eventuali soggetti partner dell’iniziativa, i responsabili delle attività didattico-formative, la durata, il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia. I proventi devono assicurare la copertura di tutti i costi di progettazione ed erogazione dei corsi, senza oneri aggiuntivi a carico delle strutture.
- Il titolo e il progetto del corso, il bando, il numero dei posti e la durata devono essere pubblicati, a cura della struttura proponente, in apposita banca dati di Ateneo.
- I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni.
- I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270.
Art. 6 - Responsabile del corso
Responsabile del corso è il Comitato di Gestione.
Un docente universitario componente del Comitato svolge le funzioni di Direttore ed ha il compito di coordinare le attività formative. Al termine del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, sui risultati delle valutazioni della qualità, sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico. Tale relazione viene trasmessa al responsabile della struttura, al Magnifico Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione.
Art. 7 - Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi
Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti. Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso ed è introitato nel bilancio dell'Ateneo. Il 90% del contributo viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.
Art. 8 - Attestati rilasciati
Il Direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite.
TITOLO III - Corsi per master universitari di 1° e di 2° livello
Art. 9 -Finalità
L'Ateneo promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), volti a fornire specifiche conoscenze in settori ad alto profilo professionale, anche per un maggior raccordo con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali.
La denominazione "master universitario" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono, secondo quanto determinato dall'art. 3, commi 9 e 10, del D.M. 2 ottobre 2004 n. 270.
I corsi possono essere svolti anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi; possono essere attivati anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni.
Art. 10 - Commissione scientifica di Ateneo per i master universitari
- È istituita la Commissione scientifica di Ateneo per i master universitari (di seguito Commissione scientifica).
- La Commissione scientifica permane in carica tre anni. È nominata dal Rettore, su designazione del Senato Accademico e, per un suo componente, su designazione del Consiglio di Amministrazione.
- E’ componente di diritto della Commissione il Prorettore delegato alla Formazione, che la presiede nonché il delegato alla Formazione permanente, ove nominato.
- La Commissione:
a.esprime parere al Senato accademico sulle proposte di istituzione dei master universitari di cui all’art. 14 verificandone i requisiti;
b. svolge funzioni propositive e consultive sulle iniziative di internazionalizzazione dei master universitari;
c. valuta le proposte di rinnovo di cui all’art. 17;
d. esprime parere al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sulle relazioni conclusive inerenti le attività svolte, i risultati delle valutazioni della qualità, i risultati raggiunti;
e. procede, di norma ogni tre anni, alla formulazione di proposte per la revisione del presente Regolamento. - La Commissione svolge inoltre una attività di monitoraggio sull’insieme dell’offerta post-lauream di Ateneo (di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento), verificandone gli standard di qualità, la rispondenza ai fabbisogni del territorio ed i risultati economici.
Art. 11 - Durata
I corsi hanno durata compatibile con l’acquisizione almeno di 60 CFU (1 anno).
Art. 12 - Crediti formativi
I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stages, tirocinii, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.
All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 CFU. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, con corrispondente riduzione del carico formativo, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il Comitato di gestione, di cui al successivo art. 16, verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.
Il Comitato di gestione può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con la fisionomia e il livello del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master.
Art. 13 - Accesso
1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello i laureati e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario secondo il previgente ordinamento o un titolo comunque equipollente.
2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello i laureati specialisti - magistrali e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un titolo comunque equipollente.
3. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione a un solo corso di master universitario.
4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Università.
Art. 14 - Istituzione e attivazione
I corsi possono essere proposti da una o più Facoltà o Dipartimento, anche in collaborazione con il Servizio formazione permanente (PerForm). Le proposte, previo parere della Commissione scientifica di Ateneo per i master universitari di cui all’art 10, devono essere presentate per l’approvazione al Senato Accademico in occasione di due sessioni annuali, fatte salve le proposte oggetto di convenzioni con soggetti esterni o predisposte in risposta a bandi pubblici che richiedano specifici tempi di approvazione. La proposta deve indicare:
A. gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
B. il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale;
C. la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
D. il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso medesimo;
E. le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti
F. i componenti del Comitato di gestione e il Presidente;
G. i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna;
H. la struttura (Dipartimento, Centro di Servizi / Struttura amministrativa di supporto, Ente esterno tramite convenzione) cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso;
I. la consistenza organizzativa (persone di segreteria e incaricati del tutorato);
J. il piano finanziario, adeguatamente dettagliato, che preveda le fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia. I proventi devono assicurare la copertura di tutti i costi di progettazione ed erogazione dei corsi, senza oneri aggiuntivi a carico delle strutture. Il piano deve essere presentato al Consiglio d’Amministrazione che deve approvarlo con riferimento alla fattibilità economico-finanziaria ed alla congruità dei costi e dei compensi;
K. eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;
L. eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni;
M. i sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità che verranno impiegati, descritti in modo adeguatamente dettagliato.
I corsi sono attivati con decreto rettorale; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, sono altresì indicati i requisiti per l'accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione. Il decreto è pubblicato sull'albo della struttura cui è affidata la gestione del corso, nonché sull'albo e sul sito internet dell'Ateneo.
Art. 15 - Verifiche e prove finali
- Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività (moduli) è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite con una valutazione espressa in trentesimi.
- Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, con una valutazione finale espressa in centodecimi.
Art. 16 - Responsabili del Master e loro competenze
- Responsabile del corso è il Comitato di Gestione; compete al Presidente il coordinamento delle attività formative.
- Il Comitato è composto da un numero minimo di tre docenti, e può essere integrato da altri docenti e da esperti e rappresentanti di soggetti partner dell’iniziativa. La maggioranza dei componenti, nonché il Presidente, devono essere docenti dell'Università di Genova. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo dei componenti e la quota riservata all'Università di Genova sono determinati di volta in volta. Il Comitato è integrato con un rappresentante della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso.
- Al Comitato spetta la responsabilità scientifica del corso. Alla struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria spettano, d’intesa col Presidente, la programmazione operativa, l'organizzazione del corso, l’individuazione dei tutors, il coordinamento delle attività di tirocinio.
- Al termine del corso, il Presidente redige una relazione sulle attività svolte, sui risultati delle valutazioni della qualità, sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico. Tale relazione, previa approvazione del Comitato, viene trasmessa al responsabile della struttura, al Rettore, alla Commissione scientifica, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione.
Art. 17 - Proposta di rinnovo
Le strutture che abbiano proposto un corso possono presentare proposta di rinnovo per l'anno successivo, chiedendone l'attivazione al Rettore. A tale proposta deve essere allegata la relazione di cui all'articolo 16. Se i tempi di attivazione della nuova edizione lo rendono necessario la richiesta può essere presentata al termine della fase d’aula; in questo caso la relazione riguarderà le attività svolte fino a quella data e dovrà essere integrata e trasmessa nella versione finale al termine dell’edizione. In ogni caso l’approvazione della relazione, nella versione finale, secondo quanto previsto all’articolo 16, è condizione per l’attivazione di una edizione del corso successiva a quella in via di svolgimento al momento della approvazione.
Nel caso in cui la proposta comporti la modifica sostanziale di uno o più degli elementi indicati nell'art. 14, la stessa sarà sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
Art. 18 - Tasse e contributi
Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione e di un contributo.
L'importo delle tasse e dei contributi è introitato nel bilancio dell'Ateneo. Il 90% dei contributi viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.
L'ammontare della tassa è pari a quello stabilito annualmente per l'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo.
L'ammontare del contributo è stabilito dalla struttura proponente, in modo che sia assicurato il pareggio finanziario con la quota di contributi trasferita ai sensi del precedente comma 2.
La struttura a cui è affidata la gestione dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master nell'ambito del proprio bilancio.
Art. 19 - Rilascio del diploma di Master universitario
Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.
Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del Rettore, del Presidente del Collegio e del Direttore Amministrativo, con la riproduzione delle relative firme.
TITOLO IV - Corsi erogati a distanza
Art. 20 - Ambito di applicazione
Il presente titolo è destinato unicamente a disciplinare le attività dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello erogati a distanza (di seguito denominati “corsi a distanza”). Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano le norme riferite ad analoghi corsi in modalità presenziale.
Art. 21 - Definizione
Saranno considerati corsi a distanza quelli nei quali siano previste attività didattiche a distanza in percentuale non inferiore al 70% delle attività complessive, caratterizzate da:
a) fruizione ed erogazione, attraverso la rete e le altre tecnologie, di materiali didattici (scritti, audiovisivi, multimediali, informatici) modularmente organizzati per l’apprendimento personalizzato;
b) sviluppo di azioni formative di guida, di consulenza critica, di supporto motivazionale allo studio, di coordinamento dei gruppi di lavoro attraverso l’interattività in rete (posta elettronica, chat, forum, video, blog, videoconferenze ecc.) con i docenti, con i tutor e con gli studenti;
c) monitoraggio continuo dell’attività di insegnamento-apprendimento lungo il percorso formativo;
d) controllo dei livelli di apprendimento durante lo sviluppo dei moduli formativi sia attraverso frequenti momenti di autovalutazione sia attraverso prove di valutazione in itinere e finali.
Art. 22 - Condizioni per l'istituzione
I corsi a distanza potranno essere istituiti a condizione che la struttura erogatrice del corso disponga o abbia accesso ad una piattaforma tecnologica in grado di:
a) erogare i contenuti attraverso materiali didattici modulari;
b) gestire le attività sincrone e asincrone;
c) facilitare l’interattività e il lavoro sia individuale che collaborativo;
c)tracciare le attività di insegnamento/apprendimento lungo tutto il percorso formativo
La struttura che eroga corsi a distanza deve essere in grado di avvalersi di tutor specializzati nella didattica a distanza in rete.
Art. 23 - Modalità di realizzazione e valutazione finale
Le modalità di realizzazione della didattica, il peso delle diverse attività in rete in termini di impegno orario medio e di crediti formativi e le caratteristiche della prova finale dei corsi a distanza, obbligatoriamente in presenza, sono definite con adeguate motivazioni dai relativi Comitati, e approvate secondo le norme stabilite per i corrispondenti corsi presenziali.
Art. 24 - Verifica
I corsi universitari a distanza hanno un carattere sperimentale e innovativo di cui potranno eventualmente tenere conto le procedure amministrative di iscrizione e di valutazione; essi vanno in ogni caso sottoposti a verifica secondo quanto previsto nel presente regolamento.
TITOLO V – Norma comune ai corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e ai corsi per master universitari di 1° e di 2° livello
Art. 25 - Svolgimento di attività retribuita da parte di personale dipendente
Per quanto attiene ai criteri di erogazione dei corrispettivi per attività prestate nell’ambito della realizzazione dei corsi di cui al presente Regolamento si rimanda a specifico Regolamento.
