Università degli Studi di Genova

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Regolamento del dottorato di ricerca (D.R. n. 309 del 26/11/2002 aggiornato al D.R. n. 2068 del 06/04/2005)

(ultima modifica con D.R. n. 2068 del 06.04.2005)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, in conformità alle disposizioni dell’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del Regolamento ministeriale in materia di Dottorato di ricerca approvato con D.M. 30 aprile 1999 n. 224.


Art. 2 – Istituzione e obiettivi formativi

1. I Corsi di Dottorato sono finalizzati a fornire le competenze utili per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall’Ateneo quale sede unica, ovvero in consorzio con altre Università. In entrambi i casi i Corsi di Dottorato possono essere istituiti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati di elevata qualificazione culturale e scientifica che conferiscano idonee risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, possono essere stipulati accordi di collaborazione tra Università anche limitatamente a singoli indirizzi di un corso di Dottorato.

Art. 3 – Risorse finanziarie

1. Il Senato Accademico, annualmente, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, che valuta l’attuabilità dell’impegno finanziario, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca attivati.

2. Nel caso di accordi di collaborazione di cui al comma 3 dell’articolo precedente, la struttura proponente dovrà assicurare i fondi necessari per sostenere gli eventuali oneri conseguenti.

3. L’accordo potrà prevedere, tra l’altro, il rilascio di un titolo congiunto.

Art. 4 – Articolazione e organi del dottorato

1. Organi del Dottorato di Ricerca sono il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2. I Corsi di Dottorato possono articolarsi in più Indirizzi di Dottorato, ciascuno dei quali fa capo a un Comitato di Indirizzo e a un Presidente.

3. In sede di proposta di attivazione è specificato dal proponente se gli organi del presente articolo sostituiscono quelli del ciclo o dei cicli precedenti

Art. 5 – Presentazione proposte.

1. I Dipartimenti e le competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente, le proposte di istituzione, formulate nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.M. del 30 aprile 1999, n. 224. Le proposte contengono le seguenti indicazioni:

· Indicazioni comuni:

(a) la denominazione del Dottorato con le indicazioni dei Dipartimenti di afferenza e la definizione degli Indirizzi all’interno del corso;

(b) il Dipartimento o la struttura che coordina l’attività del Dottorato e i Dipartimenti che curano l’amministrazione dei relativi indirizzi;

(c) la composizione del Collegio dei Docenti con l’indicazione del Coordinatore, che è tenuto all’esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza nonché l’elenco delle pubblicazioni o delle altre tipologie di prodotti scientifici degli ultimi 5 anni. Del Collegio dei Docenti possono far parte, in numero inferiore alla metà dei componenti, studiosi anche esterni all’università, di elevata qualificazione scientifica. In ogni caso, i componenti del Collegio dei Docenti possono far parte soltanto di un Collegio. Ciascun Collegio dei Docenti è composto dal Coordinatore, dai Presidenti e da un’adeguata rappresentanza dei diversi Indirizzi di Dottorato eventualmente attivati ed è comunque costituito da almeno dieci docenti;

(d) gli obiettivi formativi e i programmi di studio comuni a tutti gli Indirizzi;

(e) le modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca di base;

(f) le aree di afferenza scientifico-disciplinare;

(g) l’ammontare dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi, eventualmente stabiliti dai singoli Collegi dei Docenti, da proporre al Consiglio di Amministrazione. Tali contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri della normativa vigente. In ogni caso, i Dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati dai contributi di cui alla presente disposizione.

· Indicazioni specifiche per i singoli Indirizzi di Dottorato:

(h) la natura del Corso, sede unica o consortile, e, nel secondo caso, l’indicazione delle Università consorziate;

(h-bis) l’indicazione degli eventuali accordi di collaborazione;

(i) i temi di ricerca, con esplicitazione delle possibili ricadute anche in riferimento al mondo del lavoro;

(j) gli obiettivi formativi e i programmi di studio secondo le diverse specificità dei singoli Indirizzi di Dottorato;

(k) le specifiche modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca;

(l) la descrizione delle attività svolte e/o programmate, i risultati conseguiti e/o attesi e le prospettive lavorative dei Dottori di ricerca, anche con riferimento ai cicli precedenti;

(m) il resoconto delle attività svolte annualmente dai singoli Dottorandi, con particolare riferimento allo svolgimento della ricerca;

(n) il resoconto degli esiti occupazionali di coloro che hanno già conseguito il titolo di Dottore di ricerca;

(o) il numero dei posti con l’indicazione delle eventuali riserve di posti per cittadini non comunitari, fermo restando il disposto del comma 2;

(p) il numero delle borse di Dottorato richieste all’Ateneo, il numero presunto delle borse finanziate dai Dipartimenti, da altre Università o da soggetti esterni;

(q) l’elenco dei componenti il Comitato e il Presidente;

(r) le strutture operative e scientifiche utilizzabili;

(s) eventuali convenzioni con strutture pubbliche o private e/o l’indicazione di eventuali autonome risorse per il finanziamento di borse su eventuali specifiche linee di ricerca;

(t) eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai Dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative.

2. Possono essere previste riserve di posti, con o senza borsa, nel limite massimo del 10% arrotondato all’unità superiore, a favore di cittadini non comunitari purché il corso di dottorato di ricerca o l’indirizzo interessato, abbia un numero complessivo di posti pari o superiore a quattro. I cittadini comunitari e i cittadini italiani concorrono per il medesimo numero di posti e di borse stabiliti nel bando.

3. Il Senato Accademico valuta annualmente le proposte per l’istituzione di Corsi di Dottorato, sentito anche il Collegio dei Coordinatori delle Aree scientifico-disciplinari.


Art. 6 – Istituzione e attivazione

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i Corsi di Dottorato, previa delibera degli organi di governo dell’Ateneo, verificando la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione, nonché previa valutazione da parte del Nucleo di valutazione interna della sussistenza dei requisiti di idoneità.

2. Nell’attribuzione delle borse si può anche tenere conto del numero di laureati nelle discipline pertinenti e dei potenziali sbocchi lavorativi per i Dottori di ricerca.

3. Il numero massimo dei posti non può essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.

Art. 7 – Accesso

1. Possono accedere ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di un diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma dell’autonomia didattica universitaria, di un diploma di laurea specialistica, ovvero di un omologo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

2. Ogni anno il Rettore, con proprio decreto, emana il bando di concorso relativamente al ciclo corrente, e ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dandone, altresì, tempestiva comunicazione al Ministero competente per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

3. Il bando di concorso indica:

(a) il numero complessivo dei posti, non inferiore a 3, distinto per i relativi Indirizzi di Dottorato, con l’eventuale indicazione di quelli riservati;

(b) il numero delle borse riferite a ciascun Indirizzo di Dottorato, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse;

(c) l’ammontare della borsa di studio;

(d) i limiti di reddito per poter fruire della borsa;

(e) i temi di ricerca;

(f) i contenuti delle prove, distinte per ogni singolo Indirizzo di dottorato;

(g) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione che sono distinte per Indirizzo di dottorato, salvo diversa determinazione dei competenti Comitati;

(h) le eventuali sedi consorziate, con il numero dei rispettivi posti;

(i) l’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi per i Dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio.

4. I candidati possono presentare domanda per partecipare alle prove di ammissione relative a non più di due Indirizzi dello stesso dottorato. Nel caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in entrambe le graduatorie deve esercitare l’opzione per una di esse.

Art. 8 –Ammissione al Dottorato di ricerca senza titolarità di borsa di studio

1. I posti non coperti da borse sono assegnati ai candidati anche titolari di assegni di ricerca, utilmente collocati in graduatoria. Gli assegnisti conservano l’assegno di ricerca per la durata dello stesso.

2. In ogni caso, il totale degli ammessi non può essere superiore al numero complessivo di posti disponibili, di cui all’ultimo comma dell’art. 6.

Art. 9 – Nomina commissioni giudicatrici per l’accesso al Dottorato

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, che sente il parere del Comitato del competente Indirizzo di Dottorato, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Art. 10 – Svolgimento delle prove di valutazione comparativa dei candidati

1. La valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto teorico e/o pratico e in un colloquio. Il colloquio consiste nella discussione della prima prova, nell’illustrazione della attività di ricerca d’interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae. Entrambe le prove si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse.

2. A scelta del candidato, le prove possono essere svolte eventualmente anche in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

3. Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici valutano le prove stesse mediante idonea comparazione.

4. L’Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.

5. La commissione sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato redige la graduatoria di merito.

6. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria hanno facoltà, secondo l’ordine della graduatoria stessa, di esercitare opzione tra le borse, riferite ai diversi temi di ricerca.

7. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica.

8. Qualora, espletate le procedure di assegnazione delle borse, restino una o più borse di studio assegnabili, le stesse saranno conferite a uno o più candidati idonei di altro indirizzo del medesimo corso di Dottorato di Ricerca, allorché risultino uno o più candidati idonei in un solo altro indirizzo del medesimo corso di Dottorato di Ricerca. Nel caso, invece, in cui siano presenti candidati idonei in due o più indirizzi del medesimo corso di Dottorato di Ricerca, la destinazione delle borse di studio sarà individuata dal Collegio dei Docenti.

9. La procedura di riassegnazione delle borse di cui al comma precedente si applica anche per i posti non coperti da borsa.

Art. 11 – Svolgimento dei Corsi

1. Ogni ciclo di corso ha una durata di 3 anni.

2. I Dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attività curriculare secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.

3. L’attività formativa di base è comune a tutti gli iscritti dello stesso corso di Dottorato. Le attività più specialistiche sono modulate secondo i diversi Indirizzi di Dottorato.

4 E’ vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Dottorato e non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università.

5. Il Dottorando può richiedere, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, la sospensione di carriera per iscriversi esclusivamente ad un corso di master universitario. A tal fine, il dottorando è tenuto a presentare apposita istanza al Magnifico Rettore, indicando il presunto termine di conclusione del periodo di sospensione dall’attività del corso di Dottorato. Il periodo di sospensione, comunque, non può essere inferiore a nove mesi. Il Coordinatore rende noto al Magnifico Rettore il giorno in cui il dottorando ha effettivamente ripreso l’attività del corso

6. E’ vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

7. Il Dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Comitato di Indirizzo competente, nelle attività di ricerca svolte presso l’Ateneo congruenti con il suo percorso formativo.

8. Al Dottorando non possono essere attribuiti compiti didattici con esclusione delle attività di supporto alla didattica, svolte ai sensi dell’art. 33 dello Statuto di Ateneo.

9. All’inizio del Corso è assegnato ad ogni dottorando un tutore che può essere o un docente o un esperto esterno.

10. Il Collegio dei Docenti, tramite i Comitati di Indirizzo competenti, promuove lo svolgimento di periodi di addestramento del Dottorando in Italia e all’estero per una più completa formazione del Dottorando.

11. Il Collegio, anche al fine di offrire sbocchi lavorativi ai Dottori di ricerca, può attivare, tramite i Comitati di Indirizzo competenti, forme di consulenza e cooperazione con soggetti pubblici o privati interessati alle tematiche di ricerca del Dottorato.

12. La sospensione dal Corso di durata superiore a 30 giorni comporta l’immediata sospensione della borsa. E’ consentita la sospensione dal Corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternità, malattia, servizio militare o civile. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il Dottorando sosterrà l’esame finale con i Dottorandi del ciclo successivo.

13. Il Dottorando deve presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta al Comitato di Indirizzo competente ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso. Il Collegio dei Docenti, sentito il Comitato di Indirizzo competente e il Tutore, con motivata delibera, procede all’ammissione all’anno successivo e all’esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del Corso.

Art. 12 – Borsa di Dottorato

1. La borsa, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza non superiore al bimestre.

2. L’importo della borsa di Dottorato è maggiorato del 50% per periodi di soggiorno all’estero. Al Dottorando spetta anche, nell’arco del triennio della durata del dottorato, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo più economico. I periodi di soggiorno all’estero non possono, complessivamente, superare la metà della durata del Corso.

3. Il provvedimento di esclusione, previsto dall’art. 11 per gravi inadempienze nello svolgimento dell’attività di ricerca, in relazione alle modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei già percepiti e relativi all’anno per il quale è stato emesso il provvedimento stesso.

4. Il Dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l’anno e prosegue il corso di studi, è tenuto alla restituzione dei ratei già percepiti.

5. Il Dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell’attività fino al momento della rinuncia.

6. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 5 dell’art. 11 la borsa non è erogata.

Art. 13 – Modifiche nel Collegio dei Docenti, nel Coordinatore, nel Comitato di Indirizzo e nel Presidente

1. Le modifiche concernenti i componenti del Collegio dei Docenti e il Coordinatore, i Comitati di Indirizzi di Dottorato e il relativo Presidente sono deliberate, rispettivamente, dal Collegio e dal Comitato e trovano applicazione dall’anno successivo per tutti i cicli attivati, fatti salvi casi motivati ed urgenti.

Art. 14 – Conseguimento del titolo

1. La domanda di ammissione all’esame finale è corredata dal titolo della tesi e dalla relativa delibera di ammissione adottata dal Collegio.

2. La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo è nominata distintamente per ogni Indirizzo dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, che sente il parere del Comitato di Indirizzo interessato, ed è composta da tre membri effettivi, di cui due devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti, e due membri supplenti, uno interno e uno esterno, tutti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, la cui disponibilità è accertata preventivamente dal Comitato di Indirizzo competente, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Le spese di missione sostenute dalla Commissione di Valutazione sono a carico dei Dipartimenti interessati.

3. Le commissioni, anche all’interno di uno stesso indirizzo, possono essere diversificate sulla base dell’argomento della tesi presentata dal dottorando.

4. Fermo restando il disposto dell’ultimo periodo del secondo comma, gli oneri derivanti dalla nomina della commissione sono a carico della struttura proponente di cui al primo comma dell’art. 5

5. I lavori della commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’espletamento delle prove la commissione decade dall’incarico e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all’atto dell’accoglimento da parte del Rettore.

6. La tesi finale è redatta in lingua italiana o altra lingua concordata con il Comitato di Indirizzo ed è presentata al Presidente di Indirizzo. I Dottorandi devono inviare copia della tesi ai membri della commissione, che saranno loro resi noti dal Presidente di Indirizzo, e devono consegnare ulteriori due copie al competente ufficio.

7. L’esame finale consiste nella discussione della tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio, che tiene conto dei giudizi espressi dal Collegio dei Docenti per l’ammissione agli anni successivi e dell’esame finale.

8. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato, in nome della legge dal Rettore, con la denominazione del Corso di Dottorato e dell’Indirizzo frequentato. Il Diploma riporta il nome del Rettore con la riproduzione della Sua firma.

9. Nel caso di pubblicazione della tesi di Dottorato, l’opera dovrà riportare la dicitura: "Tesi discussa per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, svolta presso il Dipartimento xyz dell’Università degli Studi di Genova".

10. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. Tale esame può essere ripetuto una sola volta. La data è comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo.

11. Successivamente al rilascio del titolo, l’Università cura il deposito di copia della tesi presso il pertinente Centro di Servizio Bibliotecario, che ne assicura la consultazione, e presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 15 – Riconoscimento del titolo di Dottore di ricerca conseguito all’estero

1. Chi avendo conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una Università straniera, intenda richiedere l’equipollenza del titolo, deve presentare apposita istanza al Rettore corredata dalla documentazione utile, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, può emettere il provvedimento di equipollenza ovvero respingere l’istanza.

Art. 16 - Rinvio al ciclo successivo

1. Per comprovati motivi, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, che sente il parere del Comitato di Indirizzo competente, può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del Corso, anche in altra sede, presso Corso di Dottorato affine.

2. Qualora sussistano esigenze di approfondimento della tesi di Dottorato, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, che sente il parere del Comitato di Indirizzo competente, può ammettere, una sola volta, il candidato all’esame finale previsto per il ciclo successivo.

3. In caso di rinvio il dottorando non può fruire della borsa di Dottorato.

4. Nel caso di sospensione di cui al comma 5 dell’art. 11, il rinvio al primo esame finale utile relativo ad un ciclo è automatico.

Art. 17 - Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali e Dottorati consortili

1. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali, questi sono disciplinati secondo le modalità previste negli accordi stessi.

2. Nel caso di Corsi di Dottorato consortili, questi saranno disciplinati da successive norme, previste negli appositi atti convenzionali, integrative del presente regolamento.

Art. 18 – Valutazione

1. La valutazione dei requisiti di idoneità è effettuata dal Nucleo di valutazione interna al momento dell’istituzione di un Corso, nonché con periodicità costante fissata dagli organi accademici.

2. Il Rettore invia al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo concernente la valutazione dei Dottorati, accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico, anche ai fini dell’emanazione, da parte del Ministro competente, dei decreti di cui all’art. 4 comma 3 secondo periodo della Legge 3 luglio 1998 n. 210, nonché ai fini dell’eventuale disattivazione del Dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

Art. 19 Consegna del titolo di dottore di ricerca

1. Sarà cura dell’Ateneo evidenziare con cerimonia pubblica, al momento della consegna dei titoli di dottore di ricerca, le forme di collaborazione realizzate con enti pubblici e privati esterni e sottolineare la significatività dei risultati scientifici conseguiti nella ricerca.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Senato Accademico, per il XVIII ciclo, procede all'accorpamento di Dottorati affini, su istanza documentata dei Coordinatori interessati.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.