Regolamento per gli Spin Off accademici
Art.1 - Spin off accademico
- Il concetto di spin off è stato introdotto nella legislazione riguardante il mondo della ricerca, sia universitaria sia degli enti pubblici di ricerca quali CNR, ENEA, ASI, dall'art.3 comma 1 punto b) della legge 297 del 27/7/1999 e l'art.11 del D.M.593 del 8/8/2000, relativo alle modalità procedurali di attuazione della legge stessa.
- In tale contesto con spin off accademico si intende una società finalizzata all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria, a favore della quale l'Università autorizzi il personale, sia di ruolo sia non di ruolo, a partecipare alla sua costituzione ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
- Oltre l'Università degli Studi di Genova, nel seguito indicata come Università, i soci fondatori della società appartengono ad una o più delle seguenti categorie:
- professori e ricercatori universitari dell'Università;
- titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, dottorandi dell'Università;
- dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo.
- Congiuntamente ai soggetti, di cui al comma precedente, possono concorrere allo spin off accademico o avere in esso partecipazione azionaria:
- enti di ricerca ;
- società di assicurazione;
- banche e intermediari finanziari;
- imprese e consorzi di imprese;
- enti pubblici;
- parchi scientifici.
Art.2 - Azioni culturali di sostegno fornite dall'Università
- L'Università è impegnata a fornire un supporto culturale all'iniziativa spin off accademico, attraverso le seguenti azioni:
- definizione di una politica di sostegno agli spin off accademici, costituita da sensibilizzazione e diffusione del concetto di spin off accademico e non;
- sostegno per la formazione di potenziali fondatori di impresa attraverso cicli di seminari, workshop mirati, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori;
- organizzazione di servizi esterni di consulenza di tipo legale, finanziario, amministrativo;
- individuazione di spazi e strutture, interne o esterne all'Ateneo, per la costituzione di un incubatore di imprese, concordando possibilmente l'iniziativa con enti locali, associazioni di imprese, enti finanziari.
Art.3 - CommissioneTecnica Spin off
- L'Università istituisce un apposita CommissioneTecnica Spin off accademico, che valendosi anche di esperti esterni (o società) qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza aziendale, esamina le domande di spin off accademico, formulate secondo le indicazioni contenute nell'allegato A. Essa deve fornire agli organi di governo dell'Ateneo un parere in merito alla rispondenza di ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa autonoma, con particolare riguardo alla corretta definizione giuridica, alle possibilità di mercato, e alla potenziale capacità di reperire finanziamenti adeguati; inoltre deve esprimere un parere motivato sulle modalità e sulla entità della partecipazione dell'Università, in qualità di socio, alla società stessa.
- L'Università provvederà ad un monitoraggio dell'andamento dello spin off accademico, valendosi della documentazione di bilancio e del parere dei Dipartimenti interessati.
Art. 4 - Autorizzazione del personale universitario alla partecipazione ad uno spin off accademico
- I professori e i ricercatori di ruolo devono presentare, unitamente alla domanda di costituzione di uno spin off accademico, una dichiarazione relativa al tipo di rapporto di lavoro che intendono intrattenere con la costituenda società e la richiesta di autorizzazione a modificare il proprio rapporto di lavoro con l'Università, secondo le modalità indicate nei commi successivi, all'atto della costituzione effettiva della società correlata allo spin off accademico.
- Ai professori di ruolo e ai ricercatori, che partecipano ad uno spin off accademico, può essere concesso dall'Ateneo, con il consenso della Facoltà e del Dipartimento di afferenza e tenendo conto degli impegni didattici e di ricerca, un periodo di sola attività di ricerca, per al massimo un anno, conservando la qualifica di professore o ricercatore a tempo pieno.
- I professori ed i ricercatori di ruolo, ad eccezione degli appartenenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia inseriti negli elenchi del personale convenzionato con il SSN, operanti in uno spin off accademico in qualità di consulenti senza ricoprire ruoli operativi all'interno della società, sono posti a tempo definito quando l'attività ha carattere continuativo e non occasionale. La consulenza occasionale è autorizzata secondo quanto previsto dal regolamento apposito dell'Ateneo.
- Ogni impegno dei professori e dei ricercatori che vada oltre quanto stabilito ai punti 2 e 3 in termini di tempo impegnato dovrà essere preventivamente concordata con la Commissione Tecnica Spin off Accademico e dovrà comunque prevedere un corrispondente aumento di capitale da parte degli altri soci.
- I professori e i ricercatori di ruolo che ricoprono ruoli operativi all'interno di uno spin off accademico devono porsi in aspettativa.
- La norma di cui al comma 2 è cumulabile nel tempo con quelle previste rispettivamente al comma 3 e 5.
- I titolari di assegni di ricerca , di borse post-laurea e post dottorato e i dottorandi possono svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, senza decadere dalla fruizione della borsa, per al massimo il tempo consentito per lo svolgimento di attività esterne dai regolamenti delle rispettive borse, previa autorizzazione del/dei responsabili della borsa stessa (collegio docenti di dottorato, responsabile assegno di ricerca ecc.).
- Il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo può partecipare all'attività di uno spin off accademico fruendo del part time secondo quanto previsto dalla legge (part time al 50% o meno per poter svolgere attività in una ditta privata) .
Art.5 - Tutela della proprietà intellettuale
- Le specifiche norme contrattuali, relative alla tutela della proprietà intellettuale e al riconoscimento del know-how, devono essere indicate nella domanda di creazione di uno spin off accademico sottoposta alla CommissioneTecnica Spin off.
- La tutela della proprietà intellettuale del personale, sia docente sia tecnico amministrativo dell'Università di Genova, che costituisce uno spin off accademico o che collabora con esso, è regolata dal Regolamento Brevetti dell'Università di Genova, in particolare dagli art.11, 12 e 13 riguardanti convenzioni e contratti di ricerca.
Art.6 - Conflitti di interesse fra le costituende società di spin off e l'Università
- Ad ogni domanda di costituzione di una società di spin off accademico deve essere allegata la delibera del Consiglio del Dipartimento (o dell'Amministrazione Universitaria) a cui afferisce ciascun socio di cui al comma 3 dell'art.1, relativa all'assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello spin off e l'attività propria del dipartimento relativa sia alla formazione sia alla ricerca sia alla consulenza.
Art.7 - Contratti per la fruizioni di spazi, attrezzature, servizi
- Affinché uno spin off accademico, costituitosi in società, possa fruire di spazi e/o attrezzature e/o servizi da parte dell'Ateneo, è necessario stipulare fra un dipartimento di appoggio e la società un apposito contratto, il quale contenga:
- l'elenco degli spazi, con le relative metrature, e degli arredi di proprietà dell'Università, concessi in uso alla società spin off;
- l'indicazione delle attrezzature e dell'eventuale personale che la società spin off accademico intenda utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
- la stima, eventualmente forfettaria, dei costi dei servizi generali di cui la società spin off usufruirà;
- la determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA, da richiedere alla società spin off accademico per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento;
- la disciplina per l'accesso al dipartimento di personale estraneo;
- la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e del D.I.M.363/98.
ALLEGATO A - Domanda per la costituzione di uno spin off
I soggetti proponenti- PERSONE FISICHE ( per ciascun soggetto)
Nome, cognome, luogo e data di nascita
Titolo di studio, data e luogo di conseguimento
Stato professionale ai sensi del coma 2 dell'art.11 del D.M.8/8/2000 n .593 acquisito dal.../.../
Università/Ente presso cui svolge la propria attività
Competenze maturate nel corso degli studi
Partecipazione a progetti di ricerca (elencare i progetti indicando: nome, progetto, breve descrizione, ruolo svolto, laboratorio presso cui è stato svolto, nome del responsabile scientifico)
Altre competenze maturate sia tecniche, sia economico gestionali rilevanti per lo sviluppo dello spin off. - ALTRI SOGGETTI (Università, Enti, Imprese, ecc. )
Evidenziare in particolare l'apporto di ogni soggetto alla nascita e alla crescita della nuova società
Il progetto di spin off: il prodotto/processo/ servizio obiettivo della costituenda società
- Struttura del prodotto/ processo/servizio
Descrivere dettagliatamente facendo anche uso di disegni e tabelle, il prodotto/processo /servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali elementi componenti. - Descrizione dell'obiettivo finale
Caratteristiche e prestazioni da realizzare
Specifiche quantitative da conseguire
Principali problematiche di R&S
La nuova società
Descrivere la struttura e il piano di sviluppo della nuova società, fornendo le seguenti informazioni:
- Informazioni generali
Natura giuridica, compagine sociale, sede legale, statuto della società, capitale sociale, settore di attività. - Studio del mercato
Definizione del mercato di riferimento, situazione attuale e prospettica del mercato di riferimento, analisi della concorrenza nazionale, europea, mondiale. - Analisi commerciale
Studi tecnici già effettuati, studi e ricerche necessarie allo sviluppo del prodotto, brevetti, licenze, know-how disponibile. - Realizzazione dell'attività di impresa
Investimenti umani, mobiliari, immobiliari - Studi finanziari previsionali
Quadro dei risultati previsionali ( ricavi, margine operativo lordo, flussi di cassa dell'iniziativa), piano finanziario del progetto e dei relativi investimenti di industrializzazione. - Durata ( in mesi: massimo 36) dello spin off e data di inizio del progetto
- Localizzazione fisica della costituenda società in fase di spin off
