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Regolamento fondi strumentali per la ricerca di Ateneo

Art. 1 - Finalità

  1. Il finanziamento in oggetto ha la finalità di contribuire a mantenere e migliorare il livello dell'attività di ricerca di Ateneo attraverso potenziamenti strumentali, quali ad esempio laboratori, materiale librario e sistemi informatici, di interesse generale per i richiedenti.

Art. 2 - Richiedenti e beneficiari

  1. Le richieste sono formulate dai responsabili dei Dipartimenti che intendono beneficiare del contributo.

Art. 3 - Finanziamento

  1. L'intervento prevede una disponibilità finanziaria globale annua deliberata dagli organi di governo.
  2. La somma che viene messa a disposizione per singolo intervento deve essere utilizzata per la realizzazione esclusiva delle finalità di cui all'art. 1 e non può essere, di norma, superiore all'80% dei costi preventivati.
  3. Il contributo è erogato ai richiedenti con specifica destinazione d'uso.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

  1. Le domande devono contenere:
    1. l'indicazione della struttura richiedente;
    2. una relazione illustrativa concernente le motivazioni scientifiche della richiesta;
    3. il preventivo analitico di spesa;
    4. la documentazione che la struttura richiedente ha la capacità di autofinanziare i costi residui.
  2. La domanda indirizzata al Magnifico Rettore deve essere inoltrata entro il 20 giugno di ogni anno al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore I che ne cura la tempestiva trasmissione al Collegio dei Coordinatori di Area Scientifico - Disciplinare.
  3. Il Collegio dei Coordinatori di Area Scientifico - Disciplinare propone l'erogazione dei finanziamenti agli organi preposti.

Art. 5 - Valutazione delle domande

  1. Sono elementi di valutazione ai fini della graduatoria:
    1. l'utilità e l'interesse per l'Ateneo dell'intervento proposto;
    2. la validità delle motivazioni;
    3. la chiarezza degli obiettivi proposti.
  2. La valutazione è espressa nella scheda allegata.

Art. 6 - Relazione finale

  1. Il beneficiario dell'erogazione è tenuto, entro un anno dall'assegnazione, a presentare un rendiconto documentato relativo all'impiego del finanziamento ottenuto.

Art. 7 - Condizioni per l'accesso alla domanda

  1. Il responsabile di struttura che intenda presentare domanda deve aver rendicontato con i criteri di cui all'art. 6 l'utilizzazione dei finanziamenti percepiti in precedenza.

    SCHEDA DI VALUTAZIONE - "FONDI STRUMENTALI"
    Giudizio di ammissibilità al finanziamento

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FATTORI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
Utilità e interesse generale per il Dipartimento e per l'Ateneo, per l'intervento proposto  
Validità delle motivazioni  
Chiarezza degli obiettivi proposti  
Punteggio attribuibile:
1 - insufficiente; 2 - sufficiente; 3 - discreto; 4 - buono; 5 - eccellente
Totale punteggio  
Contributo richiesto  
Finanziamento accordato  

Ultimo aggiornamento 23/01/2019