Regolamento fondi strumentali per la ricerca di Ateneo
Art. 1 - Finalità
- Il finanziamento in oggetto ha la finalità di contribuire a mantenere e migliorare il livello dell'attività di ricerca di Ateneo attraverso potenziamenti strumentali, quali ad esempio laboratori, materiale librario e sistemi informatici, di interesse generale per i richiedenti.
Art. 2 - Richiedenti e beneficiari
- Le richieste sono formulate dai responsabili dei Dipartimenti che intendono beneficiare del contributo.
Art. 3 - Finanziamento
- L'intervento prevede una disponibilità finanziaria globale annua deliberata dagli organi di governo.
- La somma che viene messa a disposizione per singolo intervento deve essere utilizzata per la realizzazione esclusiva delle finalità di cui all'art. 1 e non può essere, di norma, superiore all'80% dei costi preventivati.
- Il contributo è erogato ai richiedenti con specifica destinazione d'uso.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
- Le domande devono contenere:
- l'indicazione della struttura richiedente;
- una relazione illustrativa concernente le motivazioni scientifiche della richiesta;
- il preventivo analitico di spesa;
- la documentazione che la struttura richiedente ha la capacità di autofinanziare i costi residui.
- La domanda indirizzata al Magnifico Rettore deve essere inoltrata entro il 20 giugno di ogni anno al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore I che ne cura la tempestiva trasmissione al Collegio dei Coordinatori di Area Scientifico - Disciplinare.
- Il Collegio dei Coordinatori di Area Scientifico - Disciplinare propone l'erogazione dei finanziamenti agli organi preposti.
Art. 5 - Valutazione delle domande
- Sono elementi di valutazione ai fini della graduatoria:
- l'utilità e l'interesse per l'Ateneo dell'intervento proposto;
- la validità delle motivazioni;
- la chiarezza degli obiettivi proposti.
- La valutazione è espressa nella scheda allegata.
Art. 6 - Relazione finale
- Il beneficiario dell'erogazione è tenuto, entro un anno dall'assegnazione, a presentare un rendiconto documentato relativo all'impiego del finanziamento ottenuto.
Art. 7 - Condizioni per l'accesso alla domanda
- Il responsabile di struttura che intenda presentare domanda deve aver rendicontato con i criteri di cui all'art. 6 l'utilizzazione dei finanziamenti percepiti in precedenza.
SCHEDA DI VALUTAZIONE - "FONDI STRUMENTALI"
Giudizio di ammissibilità al finanziamento
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| FATTORI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO |
|---|---|
| Utilità e interesse generale per il Dipartimento e per l'Ateneo, per l'intervento proposto | |
| Validità delle motivazioni | |
| Chiarezza degli obiettivi proposti | |
| Punteggio attribuibile: 1 - insufficiente; 2 - sufficiente; 3 - discreto; 4 - buono; 5 - eccellente |
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| Totale punteggio | |
| Contributo richiesto | |
| Finanziamento accordato | |
