Regolamento per l'attuazione dell'intervento "Contributi per l'addestramento di ricercatori presso Centri di Ricerca di alta qualificazione"
Art. 1 - Finalità
Il finanziamento di cui al presente regolamento ha la finalità di contribuire alle spese previste per consentire l'addestramento tecnico-scientifico di ricercatori presso Centri di Ricerca di alta qualificazione, per un periodo di norma non superiore a dieci settimane.
Art. 2 - Richiedenti e beneficiari
I richiedenti sono: professori e/o ricercatori confermati dell'Università di Genova.
I benificiari sono: laureandi, neo laureati (1), dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e ricercatori universitari non ancora confermati.
Art. 3 - Finanziamenti
L'intervento prevede una disponibilità finanziaria annuale stabilita dagli organi di governo dell'Ateneo. La somma assegnata dovrà essere utilizzata per la realizzazione esclusiva delle finalità di cui all'art. 1. La quota riguardante le spese di soggiorno non potrà essere, di regola, superiore agli importi in Euro previsti nella tabella allegata (2). Il contributo verrà erogato, in maniera finalizzata, alla struttura cui afferisce il richiedente e dovrà essere gestito secondo le norme vigenti.
Il richiedente non potrà presentare più di una richiesta nel corso dello stesso anno finanziario, per lo stesso progetto e a favore dello stesso beneficiario.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Nella domanda dovranno essere specificate:
- le generalità del richiedente;
- le generalità del beneficiario;
- la struttura di Ateneo di afferenza;
- l'ammontare totale dei finanziamenti per ricerca di cui è titolare il richiedente alla data della richiesta;
- una relazione concernente la descrizione del progetto di ricerca e delle finalità attese dall'addestramento;
- il preventivo analitico di spesa.
Art. 5 - Relazione finale
Entro due mesi dall'utilizzazione del contributo, a consuntivo, dovrà essere inviata all'Ufficio speciale ricerca una breve relazione scientifica, corredata da tabulato contabile, che verrà inoltrata alla Commissione di cui all'Art. 4. L'approvazione della relazione scientifica da parte della Commissione è condizione necessaria per poter accedere nuovamente allo stesso tipo di contributo.
| Durata del periodo di addestramento all'estero | Limite superiore dei contributi aggiuntivi per il soggiorno all'estero |
|---|---|
| 1 settimana | 400 Euro |
| 2 settimane | 600 Euro |
| 3 settimane | 800 Euro |
| 1 mese | 1000 Euro |
| 6 settimane | 1500 Euro |
| 8 settimane | 2000 Euro |
| 10 settimane | 2500 Euro |
Note
(1) Per "neo laureato" si intende chi, al momento della presentazione della domanda, abbia conseguito la laurea da non più di un anno ed, eccezionalmente, da non più di tre anni.
(2) Il limite superiore dei contributi, come riportato in tabella, si intende riferito soltanto alle spese di soggiorno. Nell'ambito dei fondi disponibili il contributo assegnato potrà superare tale limite per coprire, in tutto o in parte, anche le spese di viaggio e spese inerenti l'accesso ai laboratori e l'utilizzo degli strumenti di ricerca. Anche queste ultime spese, accanto alle spese di viaggio, dovranno essere adeguatamente documentate.
(3) Il quadrimestre in cui si intende utilizzare il contributo deve intendersi quello in cui l'utilizzo dei fondi ha inizio. Non necessariamente tutto il periodo a cui si riferisce l'intervento deve cadere nello stesso quadrimestre.
