Regolamento Brevetti
- In via di revisione, da parte di apposita Commissione di Ateneo, per l'adeguamento alla normativa vigente -
Ambito di applicazione
Art. 1 - Oggetto della disciplina
- Spetta all'Università di Genova, nel seguito indicata come Università, il diritto di brevettare tutte le invenzioni, i modelli di utilità e ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzata da uno o più soggetti, appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico amministrativo, nel corso dell'attività di ricerca svolta nell'Università nell'adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo, con l'impiego di attrezzature, strutture e/o finanziamenti appartenenti all'Università e/o risorse economiche da quest'ultima amministrate, anche non dirette a risultati inventivi, salvo che non sia diversamente disposto da norme o clausole contrattuali.
- Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente, ma si tratti di invenzione rientrante nel campo delle attività di ricerca dell'Università, spetta all'inventore il diritto di depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ma l'Università ha il diritto di prelazione per l'acquisizione del brevetto o di una licenza esclusiva o non esclusiva sul brevetto stesso.
- Si considera conseguita durante il rapporto di lavoro l'invenzione industriale, rientrante nei precedenti commi uno e due, per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia lasciato l'Università
- Non si applica il presente regolamento alle invenzioni realizzate al di fuori dell'attività di ricerca, come previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, esse restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dall'arte. 34, comma 2¡, del DPR n.3/l957 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Commissione Tecnica Brevetti
Art. 2 - Commissione Tecnica Brevetti
- È istituita una Commissione Tecnica Brevetti composta da cinque membri, nominati dal Rettore, quattro scelti in una rosa di nomi proposta dalle aree scientifiche tra docenti di comprovata qualificazione ed esperienza ed un funzionario qualificato.
- La Commissione Tecnica Brevetti ha compiti consultivi e fornisce pareri al Rettore:
- obbligatori, sulle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti presentate dal personale docente e tecnico amministrativo dell'Università;
- obbligatori sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti;
- facoltativi, su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione.
Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Tecnica Brevetti potrà, di volta in volta, valersi di esperti dotati di specifica competenza nel settore di riferimento del brevetto richiesto.
I componenti della Commissione Tecnica Brevetti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.
Art. 3 - Assistenza di consulenti di brevetto
- Per ogni operazione inerente alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda del brevetto sia in Italia sia all'estero, alla ricerca e selezione di possibili utilizzatori presso i quali collocarlo in termini di cessione o di licenza, l'Università, tramite la Commissione Tecnica Brevetti può avvalersi di uno o più mandatari abilitati di fronte all'Ufficio brevetti e individuati sulla base di criteri di specifica professionalità, rapidità di risposta ed economicità. Ogni mandato vale solo per l'oggetto in esso specificato.
Obblighi e facoltà dell'inventore
Art. 4 - Obblighi di riservatezza e di comunicazione
- I docenti di ruolo e i tecnici amministrativi dell'Università, qualora ritengano la propria attività di ricerca suscettibile di brevettazione, sono tenuti ad agire con la massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca e ad osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto, (studente, dottorando di ricerca, borsista, assegnista, professore a contratto ecc.) che collabori alle ricerche stesse.
- L'inventore deve comunicare senza ritardo alla Commissione Tecnica Brevetti ogni risultato inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al direttore della struttura di afferenza, che è tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.
- Il Rettore, sentita la Commissione Tecnica Brevetti comunica l'intenzione dell'Università di procedere o meno al deposito del brevetto. Qualora l'Università non intenda avvalersi del suo diritto di brevettare, o non dia risposta entro il termine perentorio di quaranta giorni, l'inventore o gli inventori possono procedere a depositare il brevetto a loro nome, in Italia e all'estero, assumendosi tutti gli oneri relativi all'acquisizione e al mantenimento del brevetto stesso.
Art. 5 - Facoltà dell'inventore
- Fermo restando che spetta all'Università a titolo originario il diritto di acquisire il brevetto per invenzione, è facoltà dell'inventore di comunicare alla Commissione Tecnica Brevetti la propria disponibilità ad acquisire il diritto a conseguire il brevetto in Italia e/o all'estero a proprio nome, assumendosi tutti gli oneri economici relativi all'acquisizione del brevetto e al suo mantenimento in vigore.
- L'inventore, al fine di accelerare il procedimento di brevettazione e la negoziazione del brevetto stesso, ha altresì la facoltà di segnalare alla Commissione Tecnica Brevetti un'azienda che sia disposta ad acquistare il diritto al conseguimento del brevetto in Italia e/o all'estero e ad inoltrare a proprio nome la relativa domanda, assumendosi nel contempo ogni spesa e tassa riguardanti lo stesso e il suo mantenimento in vigore.
- Qualora l'inventore si sia avvalso di una delle facoltà di cui ai due commi precedenti, il Rettore, sentita la Commissione Tecnica Brevetti, manifesta all'inventore, entro e non oltre quaranta giorni da! ricevimento della notizia di cui ai commi 1° o 2°, l'intenzione di procedere al deposito della domanda di brevetto direttamente a nome dell'Università iniziando la procedura entro quindici giorni.
Obblighi dell'Università
Art. 6 - Obbligo di sfruttamento e onere della riservatezza
- Nell'ipotesi in cui l'Università abbia espresso l'intenzione di inoltrare a proprio nome la richiesta di brevetto, le pratiche relative dovranno avere inizio entro quindici giorni, dalla data di risposta agli inventori, e tutti gli oneri relativi all'acquisizione e al mantenimento del brevetto in Italia e/o all'estero saranno a carico dell'Università.
- L'Università quando ha deliberato di esercitare il proprio diritto di brevettare, è tenuta a intraprendere ogni azione per giungere a sfruttare il brevetto sotto forma di concessione di licenza o di cessione di brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
- Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra incombe all'Università l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione precedentemente alla presentazione della domanda di brevetto.
Art. 7 - Corrispettivo dovuto all'inventore nel caso di licenza del brevetto
- Qualora il brevetto, di cui sia divenuta titolare l'Università, venga concesso in licenza ad un terzo secondo il disposto di cui ai comma 2¡ del precedente articolo, l'Università è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori), un "equo premio", consistente in una percentuale del canone annuo (royalty) percepito.
- Il premio suddetto deve ammontare al 50% della somma riscossa dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.
- Il 20% dei proventi percepiti dall'Università, dedotte le spese sostenute da quest'ultima per il conseguimento del brevetto, deve essere corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.
Art. 8 - Corrispettivo dovuto all'inventore in caso di cessione del brevetto
- Nella diversa ipotesi in cui l'Università abbia scelto l'alternativa del trasferimento (cessione) a terzi della titolarità del brevetto, le medesime percentuali di cui all'articolo precedente (art.7) calcolate in questo caso sul prezzo percepito per la cessione, sono dovute rispettivamente all'inventore (o inventori) e alla struttura scientifica summenzionata.
Art. 9 - Sospensione del versamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto
- Qualora l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore del brevetto, dovrà darne in tempo utile comunicazione all'inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto all'inventore o ed altro soggetto da questi indicato.
Art. 10 - Azioni giudiziarie a difesa del brevetto
- Ove tale obbligo non sia stato posto a carico dei licenziatari, ovvero da questi ultimi non venga osservato, l'Università è tenuta a promuovere le (o resistere alle) azioni giudiziarie aventi ad oggetto la contraffazione di brevetto ovvero la validità.
Convenzioni e contratti di ricerca
Art. 11 - Modalità di redazione
- È in facoltà dell'Università, nonché delle singole strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, di stipulare, ai sensi dell'art.34 del Regolamento di amministrazione e contabilità, convenzioni e contratti di ricerca e di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.
- Laddove l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca e lo di consulenza per conto di terzi, il regime giuridico ed economico dell'invenzione sarà quello stabilito dal contratto.
Art. 12 - Titolarità del brevetto
- I contratti, di cui al precedente art.11, devono prevedere, ferma restando la menzione dell'inventore, chi abbia il diritto alla titolarità del brevetto e chi debba provvedere alle spese di deposito e con quali modalità.
I casi possibili sono i seguenti:- il diritto al brevetto spetta al committente, il quale in tal caso dovrà provvedere, con oneri e spese a suo esclusivo carico, al deposito a proprio nome della domanda di brevetto;
- il diritto al brevetto spetta congiuntamente al committente e all'Università; in tal caso si renderà necessario indicare in contratto il soggetto che si assume gli oneri e le spese di brevetto, fatta comunque salva le possibilità per l'Università di disporre autonomamente del proprio 50% del brevetto;
- il diritto al brevetto spetta a titolo originario all'Università, in tal caso, l'Università può impegnarsi a trasferire al committente con atto successivo, il brevetto (cessione) ovvero il diritto, esclusivo o non esclusivo, alla sua utilizzazione economica (licenza).
Art. 13 - Diritti dell'inventore
- In ogni caso i contratti e le convenzioni, di cui all'articolo 11, devono garantire all'inventore un equo premio.
Disposizioni speciali
Art. 14 - Invenzioni conseguite in collaborazione con soggetti non appartenenti al personale dell'Università
- Qualora per il conseguimento di un nuovo trovato ci si sia avvalsi dell'apporto determinante di soggetti non appartenenti al personale dell'Università (dottorandi di ricerca. borsisti, professori a contratto e studenti, ecc.), è riconosciuta a questi ultimi, oltre al diritto morale di inventore, un'indennità erogata una tantum da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.
Art. 15 - Invenzioni conseguite in collaborazione con ricercatori appartenenti ad atenei o istituzioni diverse di ricerca
- Ove l'ipotesi non risulti già preventivamente regolata in via contrattuale, ai sensi dei precedenti articoli, e si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori appartenenti ad altre Università od Istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo agli appartenenti all'Università di Genova di dare tempestiva comunicazione della partecipazione di personale esterno al fine di mettersi in contatto con i rispettivi enti di appartenenza, affinché si addivenga con questi ultimi ad una regolamentazione convenzionale in merito.
