Regolamento per il conferimento delle borse di studio per il perfezionamento all'estero
Art. 1 - Finalità
- L'Università degli Studi di Genova, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere le attività di formazione e ricerca, istituisce borse di studio per il perfezionamento all'estero.
Art. 2 - Modalità d'istituzione
- Le borse sono istituite sulla base di specifici accordi convenzionali con Università e Istituzioni internazionali di livello universitario.
- Al fine di un'adeguata programmazione delle attività e utilizzazione delle risorse, la Commissione Relazioni Internazionali, sentiti i coordinatori di area scientifico disciplinare, provvede ad individuare preliminarmente le Università e le Istituzioni di interesse.
- Il Senato Accademico, su proposta della Commissione Relazioni Internazionali e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, delibera annualmente il numero e l'importo delle borse di studio da attribuire.
Art. 3 - Durata e limiti
- Le borse di studio non possono essere cumulate con altre a qualsiasi titolo conferite e hanno durata non inferiore a due mesi e non superiore a 6 mesi, prorogabili.
Art. 4 - Modalità di assegnazione
- Le borse sono conferite a seguito di concorso per titoli integrato da un colloquio.
- I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea conseguita presso una Università italiana (per titoli accademici conseguiti all'estero occorre la dichiarazione di equipollenza ai fini dell'ammissione al concorso)
- cittadinanza italiana
- età non superiore ai 29 anni
- reddito personale annuo lordo non superiore a quello stabilito dalla normativa in vigore per l'attribuzione delle borse di studio universitarie.
- I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
- autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma
- documentazione sull'attività di perfezionamento da svolgere presso l'istituzione estera, convalidata da un docente dell'Ateneo afferente all'area scientifico-disciplinare indicata, che svolgerà le funzioni di tutore
- dichiarazione di accettazione resa dal docente della struttura ospitante che svolgerà le funzioni di co-tutore
- autodichiarazione sul livello di conoscenza della lingua del Paese di accoglienza (elementare, intermedia, avanzata)
- pubblicazioni ed eventuali altri titoli, attinenti all'attività di perfezionamento proposta, da sottoporre alla valutazione.
- La Commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 5, procede all'esame dei titoli presentati e ad un colloquio volto ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento dell'attività proposta nonché il grado di conoscenza della lingua straniera indicata.
- I punti a disposizione della Commissione giudicatrice sono 20 così suddivisi:
- 10 punti per la valutazione dei titoli
- 10 punti per il colloquio.
I criteri di attribuzione del punteggio saranno indicati nel bando di concorso.
- Al termine del concorso la Commissione formula la graduatoria di merito sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio.
In caso di parità di merito tra due o più candidati, costituiscono titoli di preferenza al fine della redazione della graduatoria, nell'ordine:
- aver conseguito il diploma di laurea da minor tempo;
- una maggiore attinenza dei titoli presentati all'attività di perfezionamento che il candidato intende svolgere.
- I risultati della valutazione dei titoli e del colloquio saranno affissi all'albo della sede degli esami. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- Il Rettore approva gli atti del concorso e conferisce le rispettive borse di studio.
Art. 5 - Commissioni giudicatrici
- Le Commissioni giudicatrici, composte da tre membri, sono nominate con decreto del Rettore, su proposta della Commissione Relazioni Internazionali.
Art. 6 - Relazione finale
- Al termine della sua permanenza il borsista dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, approvata dal docente tutore dell'Ateneo di cui all'art.4.
Art. 7 - Rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda all'art. 17, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova nonché alla normativa generale in materia.