Statuto dell'Università degli Studi di Genova
emanato con D.R. n. 18 del 20.12.1994
(pubblicato nella G.U. n° 3 del 4.1.95)
in vigore dal 19.01.1995
Testo comprensivo delle modifiche emanate con i seguenti DD.RR.:
- n° 100 del 12.03.96 (pubblicato nella G.U. n° 70 del 23.3.96);
- n° 227 del 25.10.96 (pubblicato nella G.U. n° 267 del 14.11.96);
- n° 131 del 12.05.97 (pubblicato nella G.U. n° 138 del 16.6.97);
- n° 199 del 28.10.97 (pubblicato nella G.U. n° 282 del 3.12.97);
- n° 94 del 05.03.98 (pubblicato nella G.U. n ° 84 del 10.4.98);
- n° 249 del 06.07.99 (pubblicato nella G.U. n° 179 del 2.8.99);
- n° 72 del 28.02.00 (pubblicato nella G.U. n° 58 del 10.3.00);
- n° 146 del 07.06.00 (pubblicato nella G.U. n° 169 del 21.7.00);
- n° 70 del 09.02.01 (pubblicato nella G.U. n° 53 del 5.3.01).
- n° 2 EM del 6.12.2010 (pubblicato nella G.U. n° 292 del 15.12.2010)
Sommario
Preambolo
Titolo I - Organi di Ateneo
Capo I - Organi centrali di governo
Art. 1 - Il rettore
Art. 2 - Il senato accademico
Art. 3 - Il consiglio di amministrazioneCapo II - Organi sussidiari
Art. 4 - L'osservatorio sull'attività dell'Ateneo
Art. 5 - La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio
Art. 6 - Il garante di Ateneo
Art. 7 - Il comitato per le pari opportunità
Art. 8 - Il nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 9 - Il collegio dei revisori dei contiTitolo II - Strutture e articolazioni interne dell'Ateneo
Art. 10 - La facoltà
Art. 11 - Il consiglio di facoltà
Art. 12 - Il preside
Art. 13 - La commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio
Art. 14 - Il consiglio di corso di laurea o di diploma
Art. 15 - Il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
Art. 16 - Altri organi collegiali per l'organizzazione della didattica
Art. 17 - Promozione delle attività di formazione e ricerca
Art. 18 - L'area scientifico-disciplinare
Art. 19 - Il consiglio di area scientifico-disciplinare
Art. 20 - Il dipartimento
Art. 21 - Il consiglio di dipartimento
Art. 22 - Il direttore di dipartimento
Art. 23 - La giunta di dipartimento
Art. 24 - L'istituto
Art. 25 - Il consiglio di istituto
Art. 26 - Il direttore di istituto
Art. 27 - Il centro di ricerca
Art. 28 - Il centro di servizio
Art. 29 - Il centro di servizi di facoltà
Art. 30 - Il centro interuniversitario di ricerca e di servizioTitolo III - Ordinamenti didattici
Art. 31 - Corsi di studio attivati
Art. 32 - Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici
Art. 33 - Attività di supporto alla didattica
Art. 34 - Conseguimento dei titoli accademici
Art. 35 - Corsi di orientamento, tutorato e attività didattiche di sostegno
Art. 36 - Piani di studio individualiTitolo IV - Norme organizzative e regolamentari
Capo I - Norme generali
Art. 37 - Regolamenti di Ateneo
Art. 38 - Il regolamento generale di Ateneo
Art. 39 - Il regolamento didattico di Ateneo
Art. 40 - Il regolamento di Ateneo per gli studenti
Art. 41 - Il regolamento di Ateneo per il tutorato
Art. 42 - Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Art. 43 - Regolamenti delle strutture
Art. 44 - Regolamentazione delle adunanze e pubblicità dei verbali
Art. 45 - Norme per la designazione di titolari di organi individuali e membri di organi collegiali
Art. 46 - Decorrenza dei mandati, incompatibilità ed ineleggibilità per le cariche elettive
Art. 47 - Norme di tutela della libertà di ricerca e di insegnamento
Art. 48 - Sistema bibliotecario di Ateneo
Art. 49 - Sistema informatico e telematico di Ateneo
Art. 50 - Comitato per il potenziamento delle attività sportive
Art. 51 - Rapporti dell'Ateneo con il servizio sanitario
Capo II - Norme amministrative, finanziarie e contabili
Art. 52 - Principi amministrativi generali
Art. 53 - Autonomia delle strutture
Art. 54 - Bilanci preventivi e conti consuntivi
Art. 55 - Valutazione e controllo di gestione
Art. 56 - Direttore amministrativo
Art. 57 - Funzioni dei dirigenti e dei coordinatori generali
Art. 58 - Responsabilità dirigenziale
Art. 59 - Incarichi dirigenzialiTitolo V - Norme comuni, finali e transitorie
Art. 60 - Equiparazioni e definizioni normative
Art. 61 - Entrata in vigore dello Statuto
Art. 62 - Riconoscimento di strutture esistenti
Art. 63 - Mandati elettivi degli organi individuali
Art. 64 - Elezione del senato accademico
Art. 65 - Elezione delle rappresentanze negli organi collegiali
Art. 66 - Istituzione di nuovi dipartimenti
Art. 67 - Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti
Art. 68 - Stesura dei regolamenti di Ateneo
Art. 69 - Revisione dello Statuto
NOTA: Le tabelle (A, B, C, D, E, con gli elenchi delle strutture dell’Ateneo) a cui fa riferimento il presente Statuto, non sono allegate.
Per l’elenco aggiornato delle strutture dell’Ateneo si consiglia di fare riferimento alla pagina: http://www.unige.it/strutture/
Preambolo
Richiamandosi alla secolare tradizione degli Studi accademici italiani, comunità organizzate di docenti e discenti, l'Università degli Studi di Genova, dotata di autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, promuove la ricerca e l'insegnamento, garantendone la libertà d'esercizio, con la partecipazione di tutte le sue componenti: docenti, studenti, tecnici ed amministrativi.
L'Università degli Studi di Genova ispira la sua attività alle Dichiarazioni internazionali sulla tutela dei diritti umani fatte proprie dall'ordinamento giuridico italiano, nella consapevolezza che nessuna autentica fruizione dei diritti è resa possibile senza l'adempimento dei corrispondenti doveri.
L'Università degli Studi di Genova, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, concorre al progresso culturale, sociale ed economico del Paese nel contesto territoriale e nazionale, nella prospettiva dell'unità europea, riconoscendo anche nella formazione alle arti e alle professioni una modalità specifica di questo concorso.
L'Università degli Studi di Genova impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai precetti costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi e alle regole espressi nel presente Statuto.
