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Statuto dell'Università degli Studi di Genova:
Titolo IV - Norme organizzative e regolamentari
Capo I - Norme generali
Art. 37 - Regolamenti di Ateneo
- Il funzionamento dell'Università di Genova è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, dai seguenti regolamenti di Ateneo:
- regolamento generale;
- regolamento didattico;
- regolamento per gli studenti;
- regolamento per il tutorato;
- regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- ogni altro regolamento previsto da disposizione di legge.
- Dopo la deliberazione da parte degli organi competenti, i regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del decreto rettorale.
Art. 38 - Il regolamento generale di Ateneo
- Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università
- La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ed è inviata per un parere alle facoltà, ai dipartimenti, agli istituti e alle aree scientifico-disciplinari, che possono far pervenire eventuali suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale, sentito il consiglio di amministrazione.
- In particolare, il regolamento generale di Ateneo contiene:
- le norme organizzative per le elezioni del rettore, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei presidi di facoltà, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei coordinatori delle aree scientifico-disciplinari, dei direttori di dipartimento e di istituto, delle rappresentanze nei consigli di facoltà, di corso di studio, di dipartimento e di istituto;
- le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle facoltà, dei corsi di studio, dei dipartimenti e degli istituti;
- i criteri generali e le modalità di definizione e di revisione degli organici e l'individuazione degli organi competenti a deliberare sulla base delle indicazioni statutarie; modifiche di organico che comportino trasferimenti di docenti possono essere deliberate solo con il consenso degli interessati; posti di docente che si rendano disponibili possono essere soppressi o trasferiti, qualora manchi l'assenso delle facoltà di appartenenza, con procedure analoghe a quelle richieste per la disattivazione di facoltà;
- le norme che disciplinano gli istituti;
- indicazioni di massima per la stesura dei regolamenti delle facoltà, dei dipartimenti e delle aree scientifico-disciplinari e dei centri;
- indicazioni, generalmente uniformi, sulle procedure per la convocazione degli organi collegiali, l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno, le norme per la validità della seduta, per lo svolgimento delle votazioni, la redazione del processo verbale, la pubblicità dell'ordine del giorno e dei verbali, i diritti e doveri dei singoli componenti; sono fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente Statuto od oggetto di leggi;
- criteri e procedure per la definizione delle aree di competenza e della durata degli incarichi del direttore amministrativo, dei dirigenti e dei coordinatori generali di cui all'art. 57;
h) le modalità di designazione dei rappresentanti dell'Ateneo presso enti esterni; - l'ambito di operatività della regola del silenzio-assenso nell'acquisizione del parere degli organi consultivi;
- le modalità per l'individuazione degli uffici e la definizione dei relativi organici;
- le modalità di accertamento dell'osservanza dei doveri di ufficio da parte del personale universitario, docente, tecnico e amministrativo, nonché la definizione dei casi di violazione dei doveri di ufficio per i quali il rettore infligge provvedimenti disciplinari;
- la disciplina di ogni altro argomento richiesta dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.
Art. 39 - Il regolamento didattico di Ateneo
- Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio e delle attività formative di cui all'art. 31, commi 3 e 4.
- La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico ed è inviata per un parere alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, ai dipartimenti e alle facoltà, che raccolgono il parere dei corsi di studio. Le strutture citate possono far pervenire suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale, sentito il consiglio di amministrazione.
- In particolare, il regolamento didattico di Ateneo indica:
- le modalità di attuazione dei regolamenti delle strutture didattiche;
- il calendario accademico e le modalità di approvazione annuale del manifesto degli studi;
- le modalità di registrazione delle attività didattiche svolte;
- le modalità organizzative degli insegnamenti ufficiali e i criteri di equiparazione dei corsi liberi;
- le modalità di iscrizione ai corsi, compresi quelli a numero chiuso;
- le modalità per i passaggi tra i corsi di studio dell'Ateneo e per il riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti presso altri Atenei italiani, comunitari e stranieri;
- la composizione e le modalità di nomina delle commissioni per gli esami di profitto e di quelle che conferiscono i titoli accademici ;
- la disciplina di ogni altro argomento richiesta dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.
Art. 40 - Il regolamento di Ateneo per gli studenti
- Il regolamento di Ateneo per gli studenti contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio ufficiali dell'Ateneo.
- La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico ed è inviata per un parere alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, alle facoltà, che raccolgono il parere dei corsi di studio e possono far pervenire suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il senato accademico si pronuncia sulle osservazioni, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione e delibera a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale.
- In particolare, il regolamento studenti stabilisce:
- i principi generali che regolano le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;
- le norme relative allo svolgimento di attività a tempo parziale da parte degli studenti, retribuite su fondi del bilancio dell'Università, con esclusione di attività didattiche per i non laureati, in conformità con le leggi vigenti;
- le norme relative alla disciplina degli studenti;
- la disciplina di ogni altro argomento richiesta dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.
- Le convenzioni per attività ricreative con strutture ed enti esterni all'Università sono deliberate dal senato accademico, su proposta del rettore, sentita la commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio e il consiglio di amministrazione. Le convenzioni per attività sportive sono deliberate dal comitato di cui all'art. 50 sentita la commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio. A seguito delle nuove convenzioni il senato accademico provvede, ove necessario, alle conseguenti modifiche del regolamento di Ateneo degli studenti.
Art. 41 - Il regolamento di Ateneo per il tutorato
- Il regolamento di Ateneo per il tutorato contiene le norme generali di organizzazione del servizio di tutorato, destinato a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.
- La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico ed è inviata per un parere alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, alle facoltà che raccolgono il parere dei corsi di studio e possono far pervenire suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale, sentito il consiglio di amministrazione.
- I consigli delle strutture didattiche, ai quali è affidata la responsabilità di sovraintendere allo svolgimento del servizio, possono emanare norme integrative di quelle contenute nel regolamento di Ateneo, al fine di tener conto di esigenze specifiche della struttura.
Art. 42 - Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità contiene le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili cui debbono attenersi gli organi centrali dell'Università e tutte le strutture e le articolazioni interne dell'Ateneo.
- La bozza di regolamento è predisposta dal consiglio di amministrazione ed è inviata per un parere alle strutture dell'Ateneo, che possono far pervenire eventuali suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti e per la sola votazione finale, sentito il senato accademico, con parere vincolante.
- In particolare, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:
- precisa i livelli di responsabilità e gli ambiti di autonomia delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;
- definisce procedure per pervenire a una ragionevole uniformità di assegnazione di risorse, sulla base di opportuni indicatori predisposti dal nucleo di valutazione di Ateneo;
- definisce le modalità di gestione contabile e finanziaria delle articolazioni dell'amministrazione centrale e di tutte le strutture ed articolazioni interne di Ateneo;
- disciplina le modalità di gestione del patrimonio dell'Ateneo, anche prevedendo l'istituzione di procedure di ammortamento;
- disciplina ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.
Art. 43 - Regolamenti delle strutture
- I regolamenti delle facoltà sono approvati dai consigli delle rispettive facoltà a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.
- I regolamenti dei consigli di corso di laurea e di diploma e delle scuole, ove previsti, sono approvati a maggioranza dei componenti dal o dai consigli delle facoltà di afferenza e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.
- I regolamenti dei dipartimenti sono approvati dai consigli dei rispettivi dipartimenti a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.
- I regolamenti delle aree scientifico-disciplinari sono approvati dai consigli delle rispettive aree a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.
- I regolamenti dei centri di cui agli articoli 27, 28, 29 del presente Statuto sono approvati secondo le modalità previste dalle delibere istitutive dei centri stessi e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.
- I regolamenti di cui ai precedenti commi, nonché eventuali altri regolamenti di articolazioni interne dell'Ateneo, sono trasmessi, dopo l'approvazione dell'organo competente, al senato accademico che provvede ad acquisire il parere del consiglio di amministrazione. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico può, una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo deliberante, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti. Quando tale maggioranza non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.
- Qualora le strutture di cui ai commi 1, 3, 4, e 5 non adottino un proprio regolamento, si applica a ciascun tipo di struttura un regolamento-tipo emanato dal rettore, sulla base di indicazioni contenute nel regolamento generale di Ateneo.
- Gli istituti sono disciplinati da norme contenute nel regolamento generale di Ateneo.
Art. 44 - Regolamentazione delle adunanze e pubblicità dei verbali
- Le adunanze degli organi collegiali dell'Ateneo sono disciplinate da apposite norme contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.
- Fatta eccezione per le sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, per le adunanze degli organi collegiali, quando si tratta di questioni relative alle persone, si osserva il seguente criterio: i rappresentanti degli studenti non possono essere presenti né alla discussione né alla votazione di punti all'ordine del giorno concernenti la persona di professori, ricercatori e tecnico-amministrativi. La stessa regola si applica, nell'ordine, ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo con riferimento a professori e ricercatori; ai ricercatori con riguardo ai professori; ai professori di seconda fascia con riguardo ai professori di prima fascia.
- Tranne i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento generale di Ateneo, l'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, dedotti gli assenti giustificati.
- In deroga a quanto stabilito al comma 3, le adunanze del senato accademico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, e quelle del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti che contribuiscono alla valida costituzione del collegio.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente.
- Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche. Quanto alla pubblicità degli atti si applicano le norme vigenti.
Art. 45 - Norme per la designazione di titolari di organi individuali e membri di organi collegiali
- Le designazioni e l'entrata in carica dei titolari degli organi individuali e dei membri degli organi collegiali dell'Ateneo sono disciplinate da apposite norme contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle indicazioni contenute nei successivi commi e salvo quanto disposto nel presente Statuto.
- Le votazioni per l'elezione dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento e di istituto e dei coordinatori di area scientifico-disciplinare sono valide se ha preso parte alla votazione la maggioranza assoluta dell'elettorato attivo
- Sei mesi prima della scadenza del mandato dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto e dei coordinatori di area scientifico-disciplinare le relative elezioni sono indette dal decano di ciascun collegio. In caso di conclusione anticipata del mandato del titolare dell'ufficio le elezioni hanno luogo entro un mese dalla data di cessazione, salvo che non sia diversamente disposto.
- Le designazioni elettive dei componenti degli organi collegiali previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero inferiore, dei nominativi da designare. Le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali, salvo quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche se non sono stati designati i rappresentanti di una o più categorie di elettori perché non è stato raggiunto il necessario numero di votanti.
- Salvo che non sia diversamente disposto, i membri eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato perdono la qualità in base alla quale furono eletti.
Art. 46 - Decorrenza dei mandati, incompatibilità ed ineleggibilità per le cariche elettive
- Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione ad eccezione della carica di rettore; quest'ultima è incompatibile con le altre cariche elettive.
- Non sono compatibili fra loro le cariche di preside di facoltà, di presidente di consiglio di corso di laurea e di direttore di dipartimento. Per le cariche di preside e presidente di consiglio di corso di laurea è fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 14.
- Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non siano esplicitamente previste dallo Statuto norme diverse, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai direttori dei centri di ricerca.
- Tutti i mandati elettivi degli organi individuali decorrono di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo alle elezioni. Nei casi di vacanza anticipata, il titolare subentrante aggiunge al periodo del proprio mandato la frazione di anno accademico residua.
- In caso di cessazione anticipata dalla carica di membro di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante completa il mandato del membro cessato. Tale periodo non deve essere computato ai fini di cui al comma 3.
Art. 47 - Norme di tutela della libertà di ricerca e di insegnamento
- L'Università assicura a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati l'effettivo esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, garantendo a ciascuno servizi e risorse essenziali.
- Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l'afferenza a un dipartimento o istituto, il senato accademico, sentito l'interessato, individua la struttura di riferimento ai soli fini amministrativi e contabili.
Art. 48 - Sistema bibliotecario di Ateneo
- Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'Università di Genova si dota di un sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università.
- L'Università organizza il sistema bibliotecario di Ateneo attraverso la costituzione di una struttura di coordinamento e di più strutture operative periferiche definite in forma di centro di servizi. Tale organizzazione è adottata con decreto rettorale previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 49 - Sistema informatico e telematico di Ateneo
- Al fine di garantire l'efficienza dei servizi necessari all'adempimento delle proprie finalità istituzionali, e di consentire adeguati collegamenti con altre università ed enti di ricerca italiani e stranieri, l'Università si dota di un sistema informatico e telematico di Ateneo.
- L'Università organizza tale sistema attraverso la costituzione di una o più strutture operative, costituite da centri di servizio. Tale organizzazione viene adottata con decreto rettorale previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 50 - Comitato per il potenziamento delle attività sportive
- Al fine di sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività l'Università istituisce, con decreto rettorale, un comitato composto da:
- il rettore o un suo delegato con funzioni di presidente;
- due membri designati dagli enti sportivi legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- due studenti eletti secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti nel consiglio di amministrazione;
- il direttore amministrativo o un suo delegato anche con funzioni di segretario.
- L'attuazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzioni agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. Questi presentano ogni anno una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Ateneo.
Art. 51 - Rapporti dell'Ateneo con il servizio sanitario
- Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione degli studenti in medicina, nonché la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Ateneo, ove non costituisca un policlinico, predispone apposite convenzioni e specifici strumenti operativi per la disciplina dei rapporti tra la facoltà di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al sistema sanitario. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per altre facoltà interessate.
- Alla facoltà di medicina e chirurgia competono l'elaborazione e approvazione dei programmi di partecipazione alle attività assistenziali dei professori di ruolo e dei ricercatori, la formulazione dei pareri sulle decisioni dell'Università che si riflettono sulla costituzione delle aziende ospedaliere, le proposte di convenzionamento delle proprie strutture attraverso protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti coinvolti nel servizio sanitario nazionale, la proposta di definizione degli organici peculiari per le esigenze assistenziali e la formulazione delle proposte di equiparazione delle carriere del personale universitario interessato all'assistenza con quelle del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale. In ogni caso l'Università assicura a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori confermati l'effettivo esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, garantendo a tale scopo a ciascuno servizi e risorse essenziali.
- I rapporti dell'Ateneo con il servizio sanitario nazionale sono organizzati attraverso la costituzione di una o più strutture operative, costituite da centri di servizio. Tale organizzazione viene adottata, su proposta della facoltà di medicina e chirurgia e di altre facoltà interessate, con decreto rettorale previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Capo II - Norme amministrative, finanziarie e contabili
Art. 52 - Principi amministrativi generali
- L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è strumentale ai compiti scientifici e didattici dell'Ateneo, ed è volta a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi.
- I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e della conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Ateneo, per assicurare rapidità ed efficienza.
- L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è regolata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità redatto secondo le indicazioni generali contenute nel presente Statuto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Per quanto non espressamente indicato nello Statuto e nei regolamenti, ciascuna struttura dotata di autonomia di spesa gestisce liberamente la propria attività finanziaria e contabile nel rispetto della normativa vigente.
Art. 53 - Autonomia delle strutture
- L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri ordinatori di spesa dotati di autonomia decisionale.
- I centri ordinatori di spesa possono avere autonomia di spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ateneo, oppure avere autonomia finanziaria e in tal caso un proprio bilancio, che contribuisce al bilancio consolidato dell'Ateneo.
- Viene conferita autonomia finanziaria ai dipartimenti, ai centri di servizi di Ateneo, ai centri di servizi di facoltà e ai centri interuniversitari di ricerca e di servizio e ad altre strutture. Tale autonomia viene conferita dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico.
- Hanno autonomia di spesa le facoltà, gli istituti e ogni altro centro ordinatore di spesa per il quale non sia espressamente prevista dal presente Statuto la possibilità di essere dotato di autonomia finanziaria.
- L'Ateneo non può aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione a uno o più centri di spesa. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Ateneo, l'organo competente può sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Ateneo o alle strutture interessate.
- Hanno autonomia amministrativa le strutture dotate di autonomia finanziaria o di spesa.
Art. 54 - Bilanci preventivi e conti consuntivi
- Il bilancio dell'Ateneo è redatto secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in osservanza di quanto stabilito nel presente Statuto, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici purché nel rispetto dei relativi principi. Tale bilancio può essere di cassa, o di competenza, oppure sia di cassa che di competenza, con entrate e spese classificate sia secondo le funzioni, sia secondo le categorie economiche. Il bilancio è annuale e deve essere predisposto secondo un'articolazione che ne consenta la lettura per aggregazione di centri ordinatori di spesa che collaborano alla predisposizione delle parti di competenza. Esso è accompagnato da una proiezione di bilancio pluriennale in termini di cassa come indicazione programmatica.
- I centri ordinatori di spesa dotati di autonomia finanziaria hanno un proprio bilancio preventivo e un conto consuntivo autonomo, redatti in termini di cassa. Entrambi sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell'Ateneo, e sono accompagnati da una proiezione di bilancio poliennale come indicazione programmatica. Tali bilanci devono includere tutte le entrate e le spese che fanno capo al centro ordinatore di spesa. Al bilancio devono essere aggiunte le entrate e le uscite virtuali che fanno capo al centro ordinatore di spesa. I centri ordinatori di spesa dotati di autonomia finanziaria non possono contrarre mutui o anticipazioni passive.
- I bilanci preventivi, devono includere anche una redazione per programmi, per consentire una corretta valutazione della congruità con le finalità didattiche, scientifiche e di servizio del centro ordinatore di spesa. I conti consuntivi costituiscono la documentazione contabile degli obiettivi raggiunti, da cui deve poter essere ricostruita la responsabilità delle decisioni, e devono includere anche una redazione per programmi. L'avanzo di gestione viene riportato nell'esercizio successivo.
- Ai fini dell'efficienza e della trasparenza, anche i centri di spesa privi di autonomia finanziaria redigono un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti al centro stesso, denominato prospetto di bilancio. Tali prospetti contribuiscono alla stesura del progetto di bilancio dell'Ateneo. I prospetti di bilancio sono predisposti dal responsabile del centro ordinatore di spesa e approvati dall'organo collegiale deliberante del centro ordinatore di spesa. Ai prospetti devono essere aggiunte le entrate e le uscite virtuali che fanno capo ai centri ordinatori di spesa.
- Per l'Ateneo e per i centri ordinatori di spesa, i relativi bilanci o prospetti costituiscono un complesso unitario entro il quale ciascuna spesa può essere effettuata nei soli limiti della disponibilità di cassa, purché sia precisamente documentata la certezza delle relative voci di entrata. La gestione di tesoreria è unitaria. Le disponibilità liquide acquisite con vincolo di destinazione possono essere utilizzate in via di anticipazione per fronteggiare temporanee esigenze di cassa senza pregiudizio alcuno al raggiungimento delle finalità per le quali sono state erogate, sotto la responsabilità dell'organo collegiale deliberante. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità fissa il limite per le spese oltre il quale è necessaria l'approvazione dell'organo collegiale deliberante del centro ordinatore di spesa, che ne assume in solido la responsabilità.
- I fondi destinati in modo ricorrente dall'Ateneo ai centri di spesa sono resi disponibili all'inizio di ciascun esercizio finanziario, nella misura determinata dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Ateneo.
- L'Ateneo redige un bilancio consolidato di Ateneo che costituisce uno strumento informativo a fini decisionali e programmatici. Il bilancio consolidato di Ateneo è redatto in termini di cassa ed è ottenuto consolidando il bilancio dell'Ateneo con i bilanci delle strutture dell'Ateneo dotate di autonomia finanziaria.
- Il ricorso a prestiti da parte dell'Ateneo è consentito esclusivamente per esigenze specifiche e motivate di liquidità o di investimento. In quest'ultimo caso la spesa annuale per interessi non può superare il quindici percento delle entrate correnti, escluse le spese per il personale, ovvero altri limiti stabiliti dalla legge con specifico riferimento alle università.
Art. 55 - Valutazione e controllo di gestione
- L'Ateneo istituisce un'apposita unità operativa di supporto al nucleo di valutazione di Ateneo. La struttura funzionale dell'unità operativa viene approvata dal senato accademico, su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento dei propri compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il personale dell'Ateneo, per realizzare il più ampio scambio di informazioni, anche ai fini di suggerire una tempestiva diffusione delle innovazioni.
- I controlli interni di legittimità sono effettuati secondo le modalità definite nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sia per gli uffici e i servizi centrali che per i centri di spesa, sotto la supervisione del collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.
Art. 56 - Direttore amministrativo
- Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo dell'Ateneo. In particolare al direttore amministrativo compete:
- la verifica e il controllo delle attività degli altri dirigenti e dei coordinatori generali dell'amministrazione centrale;
- l'adozione degli atti di gestione del personale;
- la stipula dei contratti e delle convenzioni dell'Ateneo, salvo quelli esplicitamente affidati al rettore, ai direttori di dipartimento o ad altri soggetti;
- l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza;
- ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti.
- L'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. L'incarico è conferito con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico.
Art. 57 - Funzioni dei dirigenti e dei coordinatori generali
- I dirigenti e i coordinatori generali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche svolgono compiti di integrazione funzionale per le strutture dell'Ateneo operanti negli ambiti di loro competenza ed esercitano le attribuzioni loro conferite dalle norme vigenti.
- Gli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità di controllo e coordinamento di fondamentale interesse per l'Ateneo sono individuati con apposito provvedimento del rettore, rispettivamente:
- per la dirigenza in conformità al regolamento predisposto dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione centrale, su proposta del direttore amministrativo sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
- per le funzioni di coordinamento generale delle attività tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, dal rettore con ratifica del senato accademico, sentiti il direttore amministrativo e il consiglio di amministrazione. - Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale definiti al comma 2 sono conferiti con decreto del rettore, rispettivamente:
- per la dirigenza e per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione centrale, ai dirigenti o ai coordinatori generali in servizio presso l'Ateneo, su proposta del direttore amministrativo, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
- per le funzioni di coordinamento generale delle attività tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, ai coordinatori generali dell'area di competenza in servizio presso l'Ateneo, su proposta del rettore con ratifica del senato accademico, sentiti il direttore amministrativo e il consiglio di amministrazione.
In entrambi i casi si terrà conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente o funzionario, anche in relazione ai risultati raggiunti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale o equiparati. Gli incarichi sono a tempo determinato e possono essere rinnovati con la stessa procedura. - In assenza di dirigenti o coordinatori generali, spetta ai vicedirigenti o ai coordinatori del ruolo speciale l'assolvimento della funzione vicaria, secondo le leggi vigenti e le norme contenute nel regolamento generale di Ateneo.
- I dirigenti e i coordinatori generali, nell'ambito dei propri compiti, operano in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione del lavoro loro affidato, secondo quanto stabilito dall'art. 58 e in base alle procedure contenute nel regolamento generale di Ateneo.
- Ai dirigenti e ai coordinatori generali di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Ateneo, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, secondo le procedure previste nel regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.
Art. 58 - Responsabilità dirigenziale
- I dirigenti e i coordinatori generali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 57 sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, in particolare per quanto attiene all'organizzazione del personale e dei mezzi operativi, alla continuità e tempestività nello svolgimento delle funzioni previste e al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione comportano l'inizio di un procedimento che, previe controdeduzioni dell'interessato e sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, può concludersi con la revoca con decreto rettorale dall'incarico conferito ai sensi dell'art. 57 e l'assegnazione ad altri compiti dirigenziali o di coordinamento.
Art. 59 - Incarichi dirigenziali
- Le funzioni di dirigente possono essere attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario.
- Le funzioni di dirigente possono essere ricoperte, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. Le funzioni di dirigente possono altresì essere attribuite, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del direttore amministrativo a dipendenti di questa o di altra università, in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare è effettuata in relazione alla specificità della funzione da ricoprire e non è limitata al personale appartenente a profili amministrativo-contabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui sono attribuite le funzioni di dirigente determina, con carattere di omnicomprensività, il compenso relativo alle funzioni svolte.
- Le funzioni di dirigente comportano l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo statuto e i regolamenti riservano agli organi accademici e al direttore amministrativo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- L'assunzione di dirigenti a tempo indeterminato avviene secondo le norme vigenti in materia.
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