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Manuale di amministrazione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/11/1999 in vigore dall'1/1/2000
Testo comprensivo delle modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti sedute:

  • 4 dicembre 2001
  • 18 dicembre 2001
  • 11 marzo 2003
  • 1 giugno 2004
  • 26 settembre 2006 (circolare relativa alla modifica degli articoli 37 e 39)
  • 28 novembre 2006
  • 14 luglio 2009 (D.R. 442 del 21/07/2009)
  • 27 gennaio 2010 (D.R. 56 del 27/01/2010 riformula il comma 2 dell'art. 39)
  • 26 Luglio 2010 (D.R. 586 del 26/07/2010 riformula il comma 2 dell'art. 39)
  • 6 febbraio 2012 (D.R. n. 27 del 6.2.2012 riformula il comma 3, lettera b), terzo cpv dell'art. 39)
  • 28 marzo 2012 (D.R. n. 496 del 17.12.2012 riformula il comma 2 dell'art. 39)

Indice

TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1 - Premesse generali
Art. 2 - Bilancio di previsione
Art. 3 - Norme applicative di redazione del Bilancio di previsione
Art. 4 - Equilibri di Bilancio
Art. 5 - Istituzione di nuovi capitoli
Art. 6 - Bilancio pluriennale
Art. 7 - Tabelle allegate al Bilancio
Art. 8 - Entrate e Uscite virtuali
Art. 9 - Assestamenti e variazioni di Bilancio
Art. 10 - Accertamento delle entrate
Art. 11 - Riscossione delle entrate
Art. 12 - Reversali di incasso
Art. 13 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Art. 14 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
Art. 15 - Liquidazione della spesa
Art. 16 - Ordinazione della spesa
Art. 17 - Documentazione dei mandati di pagamento
Art. 18 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Art. 19 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Art. 20 - Fondo economale e per piccole spese
Art. 21 - Sistema di scritture
Art. 22 - Scritture contabili
Art. 23 - Conto consuntivo
Art. 24 - Rendiconto finanziario
Art. 25 - Situazione amministrativa
Art. 26 - Situazione di cassa
Art. 27 - Situazione patrimoniale
Art. 28 - Conto economico
Art. 29 - Riaccertamento dei residui
Art. 30 - Perenzione amministrativa
Art. 31 - Spese di pubblicità

TITOLO II - ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 32 - Deliberazione a contrarre
Art. 33 - Procedura aperta (asta pubblica)
Art. 34 - Procedura ristretta (licitazione privata; appalto concorso)
Art. 35 - Norme comuni sullo svolgimento delle gare
Art. 36 - Criteri di aggiudicazione
Art. 37 - Procedura negoziata
Art. 38 - Segue: Procedura negoziata (trattativa privata)- Prestazioni surrogatorie di carattere esecutivo o ausiliario
Art. 38-bis - Procedure di affidamento di incarichi nell'ambito degli appalti pubblici di lavori
Art. 39 - Spese in economia
Art. 40 - Donazioni

TITOLO III - PATRIMONIO

Art. 41 - Inventari dei beni immobili
Art. 42 - Iscrizione dei beni mobili nel registro inventario
Art. 43 - Classificazione dei beni mobili
Art. 44 - Attribuzione del valore inventariale
Art. 45 - Aggiornamento del valore inventariale
Art. 46 - Beni non inventariabili
Art. 47 - Beni consumabili
Art. 48 - Il Consegnatario
Art. 49 - La consegna
Art. 50 - Compiti e responsabilità del Consegnatario
Art. 51 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Art. 52 - Scarico per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa
Art. 53 - Scarico per cessione a titolo oneroso (alienazione)
Art. 54 - Scarico per cessione a titolo gratuito (donazione)
Art. 55 - Scarico per distruzione per cause di forza maggiore
Art. 56 - Scarico per furto
Art. 57 - Errore di inventariazione
Art. 58 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Limiti di spesa
Allegati

TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 1 - Premesse generali

  1. Il presente manuale di amministrazione, previsto dall'art. 3 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, contiene procedure e modalità per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività inerenti la gestione amministrativo-contabile dell'Università.

Articolo 2 - Bilancio di previsione

  1. Il Bilancio di previsione di Ateneo è il documento consolidato che riconduce ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.
  2. L'Università, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in seguito più brevemente denominato Regolamento, adotta lo schema di Bilancio di previsione di cui all'allegato A.
  3. I Centri di spesa di tipo A adottano, di conseguenza, lo schema di Bilancio di previsione di cui al suddetto allegato A, mentre i Centri di spesa di tipo B redigono e trasmettono al Servizio Ragioneria i Prospetti delle Entrate e delle Uscite, di cui al comma 5 dell'art. 25 del Regolamento.
  4. Il Servizio di cui al comma precedente predispone un documento riepilogativo dei prospetti delle Entrate e delle Uscite dei Centri di spesa di tipo B, secondo lo schema di cui all'allegato A.
  5. Il documento riepilogativo di cui al comma 4 è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste per il Bilancio di Ateneo.

Articolo 3 - Norme applicative di redazione del Bilancio di previsione

  1. L'avanzo o disavanzo di Amministrazione, nonché la disponibilità o deficit di cassa presunti, sono iscritti come prima posta rispettivamente delle entrate o delle uscite dei corrispondenti Bilanci di competenza e cassa.
  2. Le assegnazioni provenienti dal M.U.R.S.T. compreso il fondo per il finanziamento ordinario, non possono essere iscritte in misura superiore a quelle consolidate per l'anno in corso incrementate degli aumenti stipendiali al personale derivanti dall'applicazione di contratti o di leggi, salvo che il ministero non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del Senato Accademico, i fondi da destinare al finanziamento di borse di studio universitarie di cui alla L. 30.11.89, n. 398. I trasferimenti statali possono essere integrati con finanziamenti provenienti da donazioni o convenzioni con Enti pubblici, o privati.
  4. I centri di spesa di tipo A, qualora non abbiano ricevuto specifiche comunicazioni relative allo stanziamento annuale, non potranno iscrivere nei relativi Bilanci l'importo della dotazione ordinaria ed integrativa, nonché dei contributi didattici, in misura superiore alle previsioni assestate per l'anno in corso.

Articolo 4 - Equilibri di Bilancio

  1. Il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.
    Nell'ambito di tale pareggio devono essere garantiti i seguenti equilibri di Bilancio:
    1. Le Entrate di parte corrente (Titoli I, II e III delle Entrate) possono finanziare, oltre alle Spese di funzionamento (Titolo I delle Spese) e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altri prestiti (Titolo III delle Spese), anche le Spese di investimento (Titolo II delle Spese) (EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE);
    2. Le Entrate in conto capitale (Titoli IV, V e VI delle Entrate) possono finanziare solo le Spese di investimento (Titolo II delle Spese) (EQUILIBRIO IN CONTO CAPITALE);
  2. Ai fini del conseguimento dell'equilibrio finanziario si può tenere conto del presunto avanzo di amministrazione nei termini e con le modalità di cui all'art.11 del Regolamento.

Articolo 5 - Istituzione di nuovi capitoli

  1. Nel corso dell'esercizio, qualora non sia possibile provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente e unicamente nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi, l'istituzione di nuovi capitoli.
  2. Per i Centri di spesa di tipo A l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato.
  3. Per i Centri di spesa di tipo B la proposta di delibera è presentata ai competenti organi collegiali dal Direttore Amministrativo.

Articolo 6 - Bilancio pluriennale

  1. Il bilancio pluriennale si riferisce ad un arco di tempo non inferiore al triennio, ed è elaborato in conformità al "Programma annuale di attività", di cui al comma 2 dell'art. 7 del Regolamento, nonché sulla base dei documenti di "Proiezione del bilancio poliennale" (comma 2, art. 54 Statuto) dei Centri di spesa di tipo A, che debbono pervenire entro il 5 novembre di ogni anno al Servizio Ragioneria.
  2. Le previsioni del bilancio pluriennale sono classificate in titoli e categorie in conformità a quanto previsto dal Regolamento e non comportano autorizzazione a riscuotere entrate ed a eseguire spese.
  3. Il progetto di bilancio pluriennale, redatto dal Servizio Ragioneria, su indicazione del Direttore Amministrativo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro gli stessi termini del bilancio annuale e contestualmente allo stesso.
  4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale debbono coincidere con quelli del bilancio annuale corrispondente.
  5. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza in conformità all'allegato B.

Articolo 7 - Tabelle allegate al Bilancio

  1. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate e le spese per titoli e categorie.
  2. La Tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunto, relative al Bilancio preventivo di Ateneo, sono redatte rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.
  3. I Centri di spesa di tipo A adottano, del pari, le tabelle di cui al precedente comma (allegati D ed E).

Articolo 8 - Entrate e Uscite virtuali

  1. Al Bilancio deve essere allegato un prospetto in cui sono indicate le Entrate e le Uscite virtuali riconducibili ai singoli Centri di spesa di tipo A e B (Allegato F). Tale prospetto è predisposto sulla base dei relativi dati forniti dai Direttori dei Centri responsabili della spesa effettiva.

Articolo 9 - Assestamenti e variazioni di bilancio

  1. Le proposte di delibera riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio concernenti i Centri di spesa di tipo A sono presentate ai rispettivi Consigli dai Direttori dei Centri, coadiuvati dai Segretari Amministrativi. La delibera di approvazione dell'assestamento/variazione deve essere trasmessa al Servizio Ragioneria entro 15 giorni dall'approvazione, ai fini del consolidamento.
  2. Le proposte di delibera riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio concernenti i Centri di spesa di tipo B, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del Regolamento, sono presentate ai competenti Organi collegiali dal Rettore con motivata relazione, su proposta del Direttore Amministrativo, coadiuvato dal Servizio Ragioneria.
  3. Sono vietati gli storni tra residui, tra residui e competenza e viceversa, tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione dall'entrata per volontà espressa dell'erogante.

Articolo 10 - Accertamento delle entrate

  1. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.
  2. Relativamente ai Centri di spesa di tipo A gli adempimenti di cui al precedente comma sono di pertinenza dei Segretari Amministrativi.
  3. Relativamente ai Centri di spesa di tipo B i documenti che comportano accertamento di entrate debbono essere comunicati al Servizio Ragioneria per le annotazioni nelle apposite scritture. Il Consiglio di Amministrazione potrà demandare anche ai Centri di spesa di tipo B le annotazioni di entrata su determinati capitoli.

Articolo 11 - Riscossione delle entrate

  1. Le entrate sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa, in seguito più brevemente denominato istituto cassiere, mediante reversali d'incasso.
  2. L'Università potrà introitare somme anche tramite il servizio dei conti correnti postali; tali somme debbono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente.
  3. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università, o ai Centri di spesa di tipo A, sono annotate rispettivamente in apposito registro e, entro la prima decade del mese successivo, dovranno essere interamente versate all'istituto cassiere, regolarizzando con l'emissione di corrispondenti reversali d'incasso.
  4. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati rispettivamente dal Direttore Amministrativo per i Centri di spesa di tipo B e dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A in relazione agli stessi, previa annotazione in apposito registro o bollettario, provvedono al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento. Ai terzi debitori o erogatori viene rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.
  5. È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali, ovvero con le somme pervenute direttamente.

Articolo 12 - Reversali d'incasso

  1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate, per l'Università, dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Ragioneria, e per i Centri di spesa di tipo A dai rispettivi Direttori e Segretari Amministrativi o, in entrambe i casi, dalle persone dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.
  2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
    1. struttura emittente;
    2. esercizio finanziario;
    3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
    4. nome e cognome o denominazione del debitore o erogatore;
    5. causale della riscossione;
    6. importo in cifre e in lettere;
    7. data di emissione;
    8. numero del conto bancario della struttura.
  3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
  4. 4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
  5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Università o ai Centri di spesa di tipo A per l'annullamento e la riemissione in conto residui.
  6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere conservate per non meno di dieci anni.
  7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di reversali con firma elettronica.

Articolo 13 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate

  1. Il Direttore Amministrativo, relativamente ai Centri di spesa di tipo B, vigila, nei limiti delle sue attribuzioni, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente; per i Centri di spesa di tipo A detta vigilanza è posta in essere dai rispettivi Direttori.

Articolo 14 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni

  1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento
  2. Per i Centri di spesa di tipo A e B l'autorizzazione all'assunzione di impegni di spesa è assunta dai rispettivi Consigli o dal Consiglio di Amministrazione e dai Direttori nei limiti di spesa indicati nel presente manuale.
  3. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute ai creditori, determinati in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.
  4. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
  5. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso; fanno eccezione quelli relativi:
    1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
    2. a spese per l'estinzione di mutui;
    3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
    4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
  6. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

Articolo 15 - Liquidazione della spesa

  1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente Centro di spesa previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Articolo 16 - Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)

  1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
  2. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Ragioneria per i Centri di spesa di tipo B, e dal Direttore e dal Segretario Amministrativo per i Centri di spesa di tipo A, o dalle persone dagli stessi delegate.
  3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
    1. struttura emittente;
    2. esercizio finanziario;
    3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
    4. nome e cognome o denominazione del creditore;
    5. causale del pagamento;
    6. importo in cifre e in lettere;
    7. modalità di pagamento del titolo;
    8. data di emissione;
    9. numero del conto bancario della struttura.
  4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
  5. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
  6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di mandati con firma elettronica.

Articolo 17 - Documentazione dei mandati di pagamento

  1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità dell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai verbali di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa
  2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.
  3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono essere conservati per non meno di dieci anni.

Articolo 18 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

  1. L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore valida fino a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti, di norma, con spese a carico del creditore, mediante:
    1. accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
    2. emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo;
    3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
  2. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento del mandato secondo le modalità di cui al precedente comma, il pagamento potrà avvenire allo sportello dell'Istituto cassiere, previa presentazione, da parte del creditore, di avviso inviato dall'Amministrazione Centrale o dai centri di spesa di tipo A.
  3. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito intestate ai Centri di spesa e altri strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari, secondo le modalità definite in apposito Regolamento.
  4. L'Università può concordare con l'istituto cassiere modalità di pagamento delle spettanze retributive idonee ad estinguere in tempi definiti i relativi mandati.
  5. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Articolo 19 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio

  1. 1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere rispettivamente all'Università ed ai Centri di spesa di tipo A per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
    Tuttavia, qualora si ritenga opportuno, i mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere, in assegni circolari non trasferibili all'ordine del creditore da spedire a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo del creditore, con spese a carico di quest'ultimo.

Articolo 20 - Fondo economale e per piccole spese

  1. Per l'effettuazione di piccole spese in contanti l'Economo e i Segretari dei Centri di spesa di tipo A possono essere dotati all'inizio di ciascun esercizio di un fondo di importo determinato con delibera rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli degli anzidetti Centri di spesa; tale fondo può essere reintegrato durante l'esercizio previa documentazione delle somme già spese.
  2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese postali, delle spese di locomozione e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili, nonché di quelle altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente. Sul fondo potranno altresì gravare gli anticipi per le spese di missione, ove per motivi di urgenza non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto cassiere.
  3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2, viene provveduto sulla base di direttive rispettivamente impartite dal Direttore Amministrativo e dai Dirigenti, nonché dai Direttori dei Centri di cui sopra.
  4. Per i fini di cui ai precedenti commi devono essere tenuti appositi registri nei quali sono annotati tutti i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento nonché tutte le piccole spese effettuate.
  5. Per piccole spese che singolarmente non eccedono € 100,00, l'Economo e i Segretari dei Centri di spesa in argomento, sotto la propria personale responsabilità, sono esentati dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione degli stessi, del Direttore Amministrativo, dei Dirigenti e dei Direttori dei Centri di spesa richiamati.
  6. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente € 100,00.
  7. Le spese di cui al precedente quinto comma non possono eccedere € 1.000,00 mensili.

Articolo 21 - Sistema di scritture

  1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, sia per la cassa, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
  2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22 - Scritture contabili

  1. I Centri di spesa di tipo A tengono le seguenti scritture:
    1. Un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, in termini di competenza, residui e cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché, distintamente per singolo accertamento e per esercizio di provenienza, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
    2. Un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo , in termini di competenza, residui e cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché, distintamente per singolo impegno e per esercizio di provenienza, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
    3. Un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando riscossioni e pagamenti in conto competenza, e riscossioni e pagamenti in conto residui;
    4. I registri degli inventari.
  2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione dei fondi assegnati, con indicazione per i capitoli di pertinenza, in termini di competenza e residui, dello stanziamento o della consistenza iniziali e delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché, distintamente per singolo impegno e per esercizio di provenienza, delle somme impegnate.
  3. Il Servizio Ragioneria tiene le scritture riepilogative di cui al comma 1 relativamente ai soli Centri di spesa di tipo B.
  4. I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nei relativi partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.
  5. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 del precedente comma 1 debbono essere numerati e vidimati per registro:
    - dal Direttore Amministrativo o, su sua formale delega, dal Responsabile del Servizio Ragioneria, per i centri di spesa di tipo B;
    - dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A, o da loro formale delegato, per i centri di spesa di tipo A.
  6. Le predette scritture debbono essere conservate per non meno di dieci anni.

Articolo 23 - Conto consuntivo

  1. Il rendiconto finanziario di Ateneo, la situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti rispettivamente in conformità agli allegati G, H, I, J, K.
  2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario che in quello patrimoniale, è il documento che riconduce ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.
  3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma 1 in conformità ai suddetti allegati.
  4. Per i Centri di spesa di tipo B il Servizio Ragioneria redige un documento riepilogativo in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma 1. Tale documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste per il Conto consuntivo di Ateneo.

Articolo 24 - Rendiconto finanziario (allegato G)

  1. Il Rendiconto finanziario di Ateneo, quelli dei Centri di spesa di tipo A e il documento riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato G, comprendono i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui, nonché congiuntamente per cassa.
  2. In particolare per la competenza debbono risultare:
    1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
    2. le somme accertate o impegnate;
    3. le somme riscosse o pagate;
    4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
  3. Per i residui sono indicati:
    1. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
    2. le variazioni in più o in meno;
    3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
    4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
  4. Per la cassa sono indicati:
    1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
    2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza e residui.

Articolo 25 - Situazione amministrativa (allegato H)

  1. Al rendiconto finanziario è annessa la situazione amministrativa, di cui all'allegato H, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B (aggregati nel documento riepilogativo di cui all'articolo 23), la quale evidenzia:
    1. la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
    2. il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
    3. l'avanzo o disavanzo contabile
    4. le somme da riportare e riassegnare,
    5. l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Articolo 26 - Situazione di cassa (allegato I)
  1. Al rendiconto finanziario è altresì annessa la situazione di cassa, di cui all'allegato I, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B (aggregati nel documento riepilogativo di cui all'articolo 23), la quale evidenzia:
    1. Il fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio;
    2. le riscossioni effettuate;
    3. i pagamenti effettuati,
    4. il fondo o deficit di cassa al termine dell'esercizio;
    5. la composizione del fondo o deficit di cassa;
    6. il fondo di cassa disponibile al termine dell'esercizio.

Articolo 27 - Situazione patrimoniale (allegato J)

  1. La situazione patrimoniale, di cui all'allegato J, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B (aggregati nel documento riepilogativo di cui all'articolo 23), indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
  2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
  3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Articolo 28 - Conto economico (allegato K)

  1. Il conto economico, di cui all'allegato K, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B (aggregati nel documento riepilogativo di cui all'articolo 23), espone le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.
  2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive del conto economico.

Articolo 29 - Riaccertamento dei residui

  1. Annualmente i centri di spesa di tipo A e B, sulla base degli elenchi nominativi, compilano rispettivamente la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
  2. Detta situazione indica la consistenza al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento, le somme riscosse o pagate nell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
  3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dei Consigli dei Centri di spesa di tipo A, può essere disposta, fatte salve comunque le responsabilità contrattuali dei Direttori dei Centri di spesa, la rinuncia dei diritti di credito che i Centri di spesa vantano in materia di entrate, quando per ogni singola entrata il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, ovvero quando il credito sia insussistente tenendo conto degli atti esperiti, della natura degli enti debitori e delle modalità e finalità di assunzione dello stesso.
  4. Le variazioni dei residui attivi e passivi, debitamente motivate, devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione per quelli concernenti i Centri di spesa di tipo B e dei Consigli dei Centri di spesa di tipo A per quelli concernenti gli stessi.

Articolo 30 - Perenzione amministrativa

  1. I residui delle spese di funzionamento non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono s'intendono perenti.
  2. I residui delle spese di investimento possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.
  3. I residui passivi perenti eliminati dal bilancio vengono ospitati in un apposito fondo; essi possono essere reiscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, quando sorga la necessità del loro pagamento a seguito di richiesta dei creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, con la procedura prevista per le variazioni di bilancio

Articolo 31 - Spese di pubblicità

  1. In applicazione delle Leggi n. 67 del 25/2/1987 e n. 223 del 6/8/1990, è stato istituito uno specifico capitolo di Bilancio per le spese di pubblicità.
  2. Una quota non inferiore al 50% delle spese suddette dovrà essere destinata a pubblicità su quotidiani e periodici, ed una quota non inferiore al 25% dovrà essere destinata a pubblicità su emittenti o reti radiofoniche o televisive di concessionari privati in ambito locale
  3. Rientrano tra le spese pubblicitarie anche quelle connesse a forme di pubblicità obbligatoria (quali ad esempio quelle per la pubblicazione del Bilancio, di avvisi di gara, di bandi di concorso, ecc.). Non sono invece da considerare spese pubblicitarie quelle di rappresentanza, quelle per convegni, quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione di attività varie.

TITOLO II - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Articolo 32 - Deliberazione a contrarre

  1. La deliberazione a contrarre è di competenza:
    - dei relativi organi collegiali per quanto concerne i Centri di Spesa di tipo A;
    - del Consiglio di Amministrazione per quanto concerne i Centri di Spesa di tipo B.
  2. La deliberazione deve in ogni caso contenere:
    1. l'oggetto del contratto
    2. l'eventuale progetto, il capitolato speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione nonché l'appalto concorso di cui al comma 2 del successivo articolo 34;
    3. la procedura di scelta del contraente e le ragioni che giustificano tale scelta nonché le eventuali forme di pubblicità;
    4. la nomina di apposita commissione incaricata di procedere alla formulazione degli inviti (nel caso di procedura ristretta) ed all'aggiudicazione;
    5. i capitoli di bilancio a cui imputare la spesa.

Articolo 33 - Procedura aperta (asta pubblica)

  1. La procedura aperta ha luogo mediante la pubblicazione di un bando (o avviso) di gara in base al quale tutti i soggetti aventi i requisiti ivi previsti possono presentare la propria offerta secondo le modalità prescritte.
  2. Il bando (o avviso) di gara deve contenere:
    1. l'indicazione del soggetto appaltante;
    2. la sommaria descrizione dell'oggetto del contratto;
    3. luogo, data e ora fissati per la gara;
    4. l'indicazione dei capitolati e degli altri documenti complementari concernenti la gara nonchè l'indirizzo presso cui gli stessi sono reperibili;
    5. requisiti, condizioni e prescrizioni per l'ammissione e lo svolgimento della gara;
    6. l'indicazione di eventuali garanzie da prestare;
    7. i criteri e le modalità di aggiudicazione;
    8. ogni altra indicazione reputata utile.

Articolo 34 - Procedura ristretta (licitazione privata; appalto concorso)

  1. La procedura ristretta ha luogo mediante l'invio, ai soggetti ritenuti idonei, di una lettera di invito a presentare l'offerta entro una determinata data.
  2. Qualora, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, i soggetti ritenuti idonei sono invitati a presentare un progetto (di opere, lavori, forniture o servizi) - sulla base di un piano di massima predisposto dalla sezione appaltante - e ad indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo, con l'avvertimento che nessun compenso potrà comunque essere preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.
  3. La deliberazione a contrarre determina le modalità di individuazione dei soggetti da invitare (mediante l'invio della relativa lettera di cui al successivo comma 4 del presente articolo) come segue:
    3.1 demandandola alla commissione aggiudicatrice ivi nominata ovvero al Direttore del Centro di Spesa, avvalendosi, eventualmente, di elenchi precedentemente predisposti secondo quanto infra previsto ovvero degli albi, registri o elenchi professionali tenuti dalle rispettive categorie, ovveromediante pubblicazione di un bando o avviso di gara; in quest'ultimo caso sono invitati tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato richiesta di partecipazione secondo quanto previsto dal bando o dall'avviso salvo il disposto di cui al comma 6 del presente articolo.
  4. La lettera d'invito contiene la descrizione dell'oggetto del contratto, le relative condizioni (generali e particolari), l'eventuale capitolato d'oneri (o, in alternativa, l'indicazione dell'indirizzo presso cui lo stesso è reperibile) nonchè i criteri e le modalità di aggiudicazione della gara.
  5. Il bando (o avviso) di gara deve contenere:
    1. l'indicazione del soggetto appaltante;
    2. la sommaria descrizione dell'oggetto del contratto;
    3. modalità di presentazione delle domande e relativi termini di scadenza;
    4. requisiti, condizioni e prescrizioni per l'ammissione e lo svolgimento della gara;
    5. i criteri e le modalità di aggiudicazione;
    6. ogni altra indicazione reputata utile.
  6. I Centri di Spesa provvedono ad inserire nel bando (o avviso) di gara una clausola con cui si riservano l'insindacabile facoltà di non invitare quei soggetti con i quali hanno in corso, o hanno avuto, controversie in sede giudiziaria o extragiudiziale, nonchè quei soggetti che, quali aggiudicatari di precedenti appalti, abbiano rinunziato ad eseguire le prestazioni oggetto della gara ovvero abbiano determinato ritardi nell'esecuzione di precedenti contratti ovvero abbiano riportato una valutazione complessivamente negativa da parte degli stessi Centri di Spesa o di altre Amministrazioni appaltanti.

Articolo 35 - Norme comuni sullo svolgimento delle gare

  1. Il bando (o avviso) di gara viene pubblicato presso la sede del Centro di Spesa interessato, presso l'albo pretorio nonché - su comunicazione dello stesso Centro di Spesa - sul sito Internet dell'Ateneo (www.unige.it); la deliberazione a contrattare può altresì prevedere la pubblicazione in due o più giornali quotidiani, almeno 20 giorni prima di quello fissato per la gara (nel caso di procedura aperta) ovvero per la presentazione delle domande (nel caso di procedura ristretta preceduta dalla pubblicazione di bando o avviso di gara).
  2. Il possesso di tutti i requisiti prescritti, ai fini della partecipazione, nel bando (o avviso) di gara ovvero nella lettera d'invito, viene attestato mediante dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti interessati o dai loro rappresentanti legali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; il Centro di Spesa provvederà ad effettuare gli opportuni controlli "a campione" diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni.
  3. La Commissione preposta alla gara viene nominata nella delibera a contrarre di cui al precedente articolo 32 ed è costituita, di norma, da almeno tre componenti - di cui uno è designato Presidente - forniti di comprovata qualificazione e di specifica esperienza.
    La Commissione procede, in via preliminare, alla preselezione delle domande di partecipazione, nel caso di procedura aperta ovvero di procedura ristretta preceduta dalla pubblicazione di bando (o avviso) di gara.
  4. Le procedure, aperte o ristrette, si svolgono nel luogo, giorno e ora indicati nel bando (o avviso) di gara ovvero nella lettera d'invito; la Commissione come sopra costituita procede, alla presenza del funzionario di cui all'articolo 31 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità facente funzioni di ufficiale rogante, all'apertura dei plichi contenenti le offerte, alla controfirma di plichi e offerte nonchè alla conseguente aggiudicazione.
  5. Le sedute di gara sono pubbliche e di esse viene redatto apposito processo verbale; le sedute di gara possono, altresì, essere sospese o aggiornate ad altra data, senza che tale circostanza - peraltro - incida sui termini precedentemente fissati per la presentazione delle offerte.
  6. La gara è dichiarata deserta quando non siano state presentate almeno due offerte, salvo diversa statuizione nel bando (o avviso) di gara ovvero nella lettera d'invito.
  7. L'Amministrazione Centrale provvederà ad inviare ai Centri di spesa schemi-tipo relativi ai capitolati d'oneri, ai bandi, alle lettere di invito e ai contratti per le varie tipologie di gara di cui ai precedenti articoli.

Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione

  1. Le gare sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
    a) per i contratti attivi, ossia quelli da cui deriva un'entrata per l'Università:
    • al prezzo più alto, rispetto a quello indicato nel bando (o avviso) di gara o nella lettera di invito;
    b) per i contratti passivi, ossia quelli da cui deriva una spesa per l'Università:
    • al prezzo più basso, rispetto a quello indicato nel bando (o avviso) di gara o nella lettera di invito, qualora l'oggetto del contratto sia predeterminato in base a criteri oggettivi;
    • a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a parametri indicati (in ordine di importanza decrescente) nel capitolato d'oneri e nel bando (o avviso) di gara o nella lettera d'invito; a titolo esemplificativo tali parametri possono riguardare il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica;
    • valutazione comparativa dei diversi progetti - previa valutazione di congruità dei relativi prezzi - sulla base degli elementi tecnici e economici, ferma restando la possibilità, qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze rappresentate, di indire una nuova gara con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni; quest'ultimo criterio viene adoperato nel caso di cui al secondo comma del precedente articolo 34.
  2. Nel caso di offerte di pari importo o di pari merito si procederà ad offerta migliorativa.

Articolo 37 - Procedura negoziata

  1. La procedura negoziata ha luogo mediante conclusione diretta del contratto col soggetto ritenuto più idoneo e prescinde da qualsiasi formalità di cui alle precedenti procedure; fatti salvi i casi in cui risulti incompatibile con la natura e/o l'oggetto della prestazione, ai fini della scelta del contraente debbono essere interpellati complessivamente almeno tre soggetti ritenuti potenzialmente idonei.
  2. Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento di forniture e servizi è consentito esclusivamente nei casi previsti dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
  3. In caso di appalti di lavori il ricorso alla trattativa privata è consentito esclusivamente nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, della Legge n. 109/1994 e s.m.i.
  4. Negli altri casi previsti dall'art. 30, terzo comma, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità il ricorso alla procedura negoziata deve essere idoneamente motivata; in tali casi il numero dei soggetti che dovranno essere interpellati ai fini della scelta del contraente è - a prescindere dall'importo del contratto - quello di cui al precedente comma 1.
  5. I Centri di Spesa- qualora lo ritengano opportuno e compatibilmente con l'oggetto e la natura della prestazione - possono procedere all'esperimento di una gara informale che si svolge secondo modalità, predeterminate e rese note agli interpellati, idonee a garantire la par condicio fra i concorrenti nonchè l'efficienza e l'economicità della procedura; per quanto non espressamente previsto si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina della procedura ristretta.

Articolo 38 - Segue: Procedura negoziata (trattativa privata)
Prestazioni surrogatorie di carattere esecutivo o ausiliario

  1. Per l'esecuzione delle prestazioni di carattere surrogatorio di cui al punto i) dell'articolo 30, terzo comma, del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità i Centri di Spesa - nell'ambito degli schemi e delle procedure eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per tutto l'Ateneo - possono valersi di tutte le forme contrattuali flessibili previste dal diritto privato, ed in particolare di quelle previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 29/1993 oltrechè della tipologia dell'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di esternalizzazione di attività secondo le regole dell'affidamento di forniture e servizi.
  2. Le spese concernenti tali prestazioni vengono disposte - previa individuazione della relativa fonte di copertura - dai responsabili dei Centri di Spesa nei limiti previsti per l'effettuazione delle spese in economia di cui all'articolo successivo; qualora l'importo complessivo delle spese disposte nell'esercizio in corso per prestazioni surrogatorie di carattere esecutivo o ausiliario ecceda il 25 % della spesa complessiva (mandati) realizzata dalla struttura nell'esercizio precedente, ogni spesa della tipologia in esame superiore a € 5.500,00= dovrà essere deliberata dai relativi organi collegiali per quanto concerne i Centri di Spesa di tipo A ovvero dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne i Centri di Spesa di tipo B.
  3. Le motivazioni che consentono il ricorso alle prestazioni in oggetto sono, a titolo esemplificativo, le seguenti: mansioni o funzioni non reperibili tra il personale in servizio nella struttura; eccedenza di carichi di lavoro rispetto al personale in servizio a seguito di maggiori attività derivanti dall'acquisizione di contratti di ricerca o da programmi didattici straordinari; adempimenti eccedenti rispetto all'orario di lavoro o di servizio o all'articolazione degli stessi come previsto nel contratto di lavoro; impossibilità di utilizzo del lavoro straordinario o dell'applicazione degli strumenti di produttività collettivi o individuali.

Articolo 38-bis - Procedure di affidamento di incarichi nell'ambito degli appalti pubblici di lavori.

  1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a € 100.000, si applica il combinato disposto degli artt. 91, comma 1 e 120 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006.
  2. Il conferimento dei suddetti incarichi, se di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 91 comma 2, 120 comma 2-bis e 57 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., fatto salvo quanto indicato dall’art. 39 comma 3.

Articolo 39 - Spese in economia

  1. Sono spese in economia quelle che, in ragione della loro natura, vengono effettuate dai Centri di Spesa per il loro normale funzionamento. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
    Le spese in economia relative ai lavori sono quelle spese previste dall'art. 125 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 per importi non superiori a quanto indicato al comma 5 del medesimo articolo e s.m.i. Le spese in economia relative alle forniture e ai servizi sono quelle di importo inferiore a quanto indicato dall'art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come elencate al comma successivo oltre a quelle previste dal comma 10 del suddetto art. 125 e s.m.i.
  2. La tipologia delle spese di servizi e forniture per il normale funzionamento dei Centri di Spesa è la seguente:
    1. provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati, modelli, materiale informatico, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;
    2. materiale di consumo vario;
    3. servizi di cassa e bancari;
    4. servizi assicurativi e di brokeraggio;
    5. servizi di rassegna stampa, abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche anche on line, nonché relative spese di rilegatura, spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
    6. servizi di editoria e affini;
    7. servizi di traduzione, per l’aggiornamento e la produzione di materiale informativo/divulgativo destinato ad un pubblico straniero; per la creazione e/o l’aggiornamento di pagine ad hoc in lingua straniera nell’ambito del sito web di Ateneo;
    8. servizi di interpretariato per far fronte alle esigenze del Rettore nello svolgimento dell’attività istituzionale nell’ambito delle relazioni internazionali;
    9. iniziative istituzionali di raccolta fondi;
    10. servizi per le pubblicazioni di bandi e avvisi di gara ad evidenza pubblica su quotidiani nazionali e locali;
    11. servizi fotografici, di livello professionale per la realizzazione della campagna di promozione istituzionale dell’immagine dell’Ateneo;
    12. servizi audio – video da poter impiegare a scopo divulgativo/informativo aventi ad oggetto presentazioni dell’Ateneo;
    13. servizi di pubblicità, di marketing, d'informazione e divulgazione istituzionale, organizzazione di cerimonie istituzionali, mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e di atti ed altri servizi connessi alle suddette manifestazioni;
    14. spese per corsi di formazione al personale tecnico-amministrativo;
    15. iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
    16. spese di rappresentanza;
    17. servizi bibliotecari, in particolare orientamento del pubblico, consegna del materiale librario su disposizione del personale bibliotecario, trasporto di materiale librario tra strutture;
    18. servizi di somministrazione di lavoro per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;
    19. acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
    20. noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione e macchine d'ufficio;
    21. acquisto e manutenzione di hardware e software;
    22. locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili, noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali attrezzature;
    23. fornitura e manutenzione di impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax e telefax;
    24. spese di pulizia, manutenzione del verde disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali;
    25. acquisto di corredo al personale;
    26. spese per necrologi;
    27. provviste per pronto soccorso e sanitari;
    28. servizi postali, di trasporto, spedizioni e facchinaggi;
    29. servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
    30. servizi di custodia e portierato;
    31. servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
    32. servizi aventi ad oggetto le prestazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 30, terzo comma, del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i servizi notarili, nonché quelli attinenti all'edilizia, all'urbanistica, all'ingegneria e all'architettura ove non rientranti nella disciplina dell'art. 38 bis.
  3. Le spese in economia possono essere effettuate:
    1. in amministrazione diretta: ossia con personale dell'Università e materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati. I lavori in economia assunti con tale procedura non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato dall'art. 125 comma 5 del d.lgs. 163/06 e s.m.i;
    2. a cottimo fiduciario: ossia mediante affidamento a operatori economici di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di almeno complessivamente cinque preventivi (da conservare agli atti) da valutarsi comparativamente e, per i servizi e le forniture, di almeno otto preventivi per gli importi superiori a € 155.000,00 e inferiori a quello indicato dall'art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

      Gli operatori economici nell'ambito delle procedure sopra descritte possono essere individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

      L'affidamento diretto ad un solo operatore economico di nota capacità o idoneità è consentito alternativamente:
      - in casi di particolare urgenza;
      - quando il lavoro, il servizio o la fornitura non possa che essere prestato da un unico operatore economico presente sul mercato;
      - quando l'importo per lavori, servizi, forniture ed incarichi di cui all'art. 38 bis sia inferiore a quello fissato dalla normativa vigente.

    3. con sistema misto: ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
  4. Le spese in economia di importo non superiore a € 50.000,00 possono essere effettuate dai Direttori dei Centri di Spesa.
  5. È espressamente vietata l'artificiosa suddivisione di forniture, lavori o servizi, che possano considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi, salvo che - per ragioni da indicarsi specificamente - non si ritenga opportuno procedere all'affidamento a favore di più soggetti diversi.
  6. L'ordinazione delle spese in economia avviene mediante comunicazione al soggetto prescelto dell'impegno, che potrà eventualmente essere integrato o sostituito da ogni altro atto negoziale necessario o opportuno (lettera, contratto ecc.); tutte le ordinazioni debbono essere accettate dal soggetto prescelto.
  7. Tutte le fatture, note e simili debbono essere munite del visto del responsabile del Centro di Spesa al fine di attestarne la regolarità e corrispondenza con l'ordinazione.

Articolo 40 - Donazioni

  1. Le donazioni di importo non superiore a € 20.000,00 sono accettate, con proprio provvedimento motivato, dal Direttore per i Centri di spesa di tipo "A", previo parere favorevole del Consiglio del Centro, e dal Direttore Amministrativo per i Centri di spesa di tipo "B".
  2. L'autorizzazione ad accettare le donazioni di importo superiore a quello di cui al precedente punto del presente articolo, è concessa dal Consiglio di Amministrazione; per i Centri di spesa di tipo "A" è necessario il previo parere favorevole del Consiglio del Centro.
  3. Il Direttore dei Centri di spesa di tipo "A" o il Direttore Amministrativo per i Centri di spesa di tipo "B", prima di accettare la donazione o di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'accettazione, devono accertare:
    1. se l'installazione e l'utilizzazione del bene donato o da acquistarsi con la somma donata comportano interventi edilizi o sugli impianti del Centro di spesa nonché spese di rilievo per manutenzione, assicurazioni e acquisto di accessori, provvedendo in tal caso a calcolarne l'onere e a reperire le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte;
    2. se dall'accettazione della donazione sorgono vincoli, impegni di diritto o di fatto nei confronti del donante, provvedendo in tal caso a valutarne le conseguenze giuridiche ed economiche.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni di modesto valore che per consuetudine pervengono in omaggio (p.es.: copie saggio di libri), per i quali non è necessario alcun atto formale di accettazione.

TITOLO III - PATRIMONIO

Articolo 41 - Inventari dei beni immobili

  1. I beni immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Genova e quelli concessi all'Università in uso gratuito e perpetuo sono descritti in separati inventari recanti l'indicazione dei seguenti dati:
    1. il numero progressivo e la data di registrazione;
    2. descrizione sommaria del bene, sua ubicazione, dati catastali, superficie e/o volumetria;
    3. ente proprietario;
    4. titolo di provenienza;
    5. servitù, pesi e oneri diversi gravanti sull'immobile;
    6. destinazione;
    7. valore capitale;
    8. incrementi di valore;
    9. valore complessivo.

Articolo 42 - Iscrizione dei beni mobili nel registro inventario

  1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio dell'Università degli Studi di Genova devono essere registrati su appositi registri inventario, seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall'Ateneo. I dati così memorizzati assumono a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo.
  2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono essere iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.
  3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente redazione dei relativi buoni di carico, il giorno medesimo del loro acquisto o del loro ingresso nel Centro di spesa o del superamento del collaudo e comunque prima dell'emissione dei mandati di pagamento relativi.
  4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
    1. l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
    2. il numero del buono di carico del Centro di spesa;
    3. la data della registrazione di carico;
    4. il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
    5. la categoria;
    6. la quantità;
    7. la descrizione;
    8. il valore inventariale;
    9. i dati relativi alla fattura;
    10. la firma di presa in carico del Consegnatario.
  5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in cui il Centro di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto opportuno dal Consegnatario; per i beni che ne siano muniti, quali computer e fotocopiatrici, è necessario, altresì, indicare il numero di matricola.
  6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro inventario.
  7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili, prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale, le stesse debbono essere comprese nello stesso buono e sono inventariate con lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie; se l'acquisto è fatto successivamente, dovrà essere emesso un nuovo buono di carico, ma dovrà essere utilizzato lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie, con una opportuna breve annotazione di richiamo sul buono stesso e sul registro relativo.
  8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi spostata su più apparecchiature, il Consegnatario, se lo ritiene opportuno in considerazione della destinazione d'uso del bene, può attribuirle un numero d'inventario proprio.
  9. Il titolo di proprietà dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) si acquisisce al pagamento dell'ultima rata del canone previsto se viene esercitato il diritto di riscatto: solo in tale momento i beni devono essere iscritti nei registri inventario.
  10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato dall'Organo competente.

Articolo 43 - Classificazione dei beni mobili

  1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
    1. mobili e arredi;
    2. materiale bibliografico;
    3. collezioni scientifiche;
    4. a) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere, apparecchiature informatiche di valore superiore a € 3.000,00;
      b) apparecchiature informatiche di valore inferiore a € 3.000,00;
    5. automezzi e altri mezzi di trasporto;
    6. fondi pubblici e privati;
    7. altri beni mobili.
  2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere le attività previste (p. es.: sedie, tavoli, armadi ecc.); per arredi si intendono invece i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare l'estetica o la funzionalità degli ambienti (p. es.: tende, quadri, tappeti ecc.).
  3. Per quanto riguarda l'inventariazione del materiale bibliografico si seguono le seguenti regole:
    1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in più volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
    2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
    3. Il materiale bibliografico è descritto in un apposito registro inventario, distinto da quello relativo a tutte le altre categorie, e segue una propria numerazione.
    4. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy disk e compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
    5. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico, devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro al quale fanno da supporto.
    6. Quando la registrazione non è associata ad un libro o ad una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario proprio.
    7. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del Centro di spesa, qualora destinati allo scambio, è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari; in ogni caso un esemplare è iscritto nell'inventario del Centro di spesa.
    8. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono essere inventariati più di cinque esemplari, a meno che non si tratti di edizioni diverse.
  4. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche si seguono le seguenti regole:
    1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo di individualità o non ha un valore apprezzabile (p. es. una collezione di minerali comuni di modesto valore) è possibile attribuire un unico numero d'inventario; altrimenti è necessario inventariare ciascun oggetto.
    2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
  5. Per quanto riguarda strumenti tecnici, macchine d'ufficio e attrezzature in genere è necessario indicare anche, ove presente, il numero di matricola attribuito dalla ditta produttrice alla singola apparecchiatura.
  6. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la descrizione deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore, il numero di telaio, di motore e di targa.
  7. I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
  8. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale, devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare nelle precedenti.
  9. I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico ed artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato registro inventario. In altro registro dovranno essere inventariati i beni di proprietà dello Stato o di altri Enti che siano stati dati all'Università degli Studi di Genova in concessione o comodato gratuiti.

Articolo 44 - Attribuzione del valore inventariale

  1. Il valore da iscrivere sul registro inventario viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite acquisto o donazione.
  2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali (p. es. di una parte accessoria) oppure di aggiornamento in via ordinaria o straordinaria.
  3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto periodicamente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Manuale.
  4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai beni acquistati si seguono le seguenti regole:
    1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
    2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente pagato e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A. ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve essere fatta in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
    3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate in conto "interessi".
    4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con valore pari alla somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
    5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo o se il valore di copertina è inferiore al prezzo di mercato.
    6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello di inventariazione.
  5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima o di mercato, se non sono corredati dai relativi documenti fiscali, fatta eccezione per i libri che devono essere comunque inventariati con lo stesso criterio di quelli acquistati.
  6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.

Articolo 45 - Aggiornamento del valore inventariale

  1. In via ordinaria, al termine di ogni esercizio, il valore dei beni mobili è svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla base dei seguenti indici annuali:
    CategoriaSvalutazione annuaRivalutazione annua
    1) mobili e arredi5% 
    2) materiale bibliografico 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
    3) collezioni scientifiche 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
    4 a) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere; apparecchiature informatiche di valore superiore a € 3.00020% 
    4 b) apparecchiature informatiche di valore inferiore a € 3.00030% per 1° e 2° anno;
    40% per il 3°
     
    5) automezzi e altri mezzi di trasporto25% per 1° e 2° anno;
    10% per i successivi
     
    6) fondi pubblici e privati------
    7) altri beni mobili10% 
  2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni di mercato.
  3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico inventariale se il bene è ancora di qualche utilità per il Centro di spesa.
  4. I beni mobili acquistati esclusivamente per la realizzazione di un determinato progetto di ricerca sono inventariati in sottocategorie speciali delle categorie previste dal comma primo del presente articolo con un periodo complessivo di svalutazione che corrisponde alla durata del progetto di ricerca e con percentuali annuali di svalutazione costanti; per tali beni il Consegnatario deve allegare al buono di carico apposita dichiarazione con la quale:
    - attesta che il bene è stato acquistato esclusivamente per la realizzazione di un determinato progetto di ricerca;
    - identifica con precisione il progetto;
    - dichiara la durata del progetto e, conseguentemente, il periodo di svalutazione del bene ossia il periodo al termine del quale il suo valore inventariale deve azzerarsi.

Articolo 46 - Beni non inventariabili

  1. Non sono iscritti nei registri inventario:
    1. i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione (p. es.: combustibile, carta ecc.);
    2. i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
    3. i beni, ad eccezione del materiale bibliografico, che siano di modico valore ossia di valore non superiore a € 100,00;
    4. il materiale librario acquistato non per costituire raccolta del Centro di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di lavoro, di formazione o aggiornamento professionale.

Articolo 47 - Beni consumabili

  1. Per i beni consumabili, quali risme di carta, oggetti di cancelleria, stampati, ricambi per apparecchiature e materiali di pulizia, per i quali sia stata istituita una gestione di magazzino, è tenuta dall'Economo, per i Centri di spesa di tipo "B", e dai Segretari Amministrativi, per i Centri di spesa di tipo "A", un'apposita contabilità per quantità e specie.
  2. Le operazioni di carico e scarico sono evidenziate con separate registrazioni.
  3. Il carico avviene sulla base delle ordinazioni del Consegnatario e delle bollette di consegna dei fornitori.
  4. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli Uffici avviene mediante buoni di scarico.
  5. Alla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto un apposito rendiconto che dimostri la concordanza tra consistenza iniziale, carico, scarico e consistenza finale.

Articolo 48 - Il Consegnatario

  1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo "A" sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
  2. L'Economo è consegnatario dei beni mobili dati in uso ai Centri di spesa di tipo "B".
  3. Il Consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento temporaneo, rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli atti da questo compiuti.

Articolo 49 - La consegna

  1. La consegna dei beni inventariati deve avvenire al momento dell'insediamento del Consegnatario subentrante e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dal Consegnatario cedente e dal Consegnatario subentrante, secondo lo schema-tipo che verrà inviato dall'Amministrazione Centrale, da sottoporsi al visto successivo del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
  2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della consistenza patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che relativa a ciascuna categoria di beni, è redatto in tre originali: uno per il Consegnatario cedente, uno per il Consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.
  3. In casi eccezionali il Consegnatario subentrante, qualora lo ritenga opportuno, può accettare la consegna con la clausola della "riserva", da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi, che deve essere compiuta a sua cura e che deve comunque concludersi entro tre mesi dal giorno dell'insediamento del Consegnatario stesso.
  4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha diritto di assistere il Consegnatario cedente, viene redatto apposito verbale.
  5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il Consegnatario subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico Rettore affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
  6. Decorsi i tre mesi senza che il Consegnatario subentrante abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure nel caso in cui la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento senza che sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il necessario visto l'apposito verbale, il Consegnatario subentrante diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell'inventario a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di fatto con l'insediamento.
  7. In caso di decesso o di permanente impedimento del Consegnatario cedente, la consegna avviene con la partecipazione del Consegnatario subentrante e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
  8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva" da parte del Consegnatario subentrante deve essere comunicata agli eredi o al Consegnatario cedente permanentemente impedito affinché possano presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle operazioni di ricognizione inventariale.
  9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi erogati da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna dei beni di proprietà dell'Università di Genova, con le medesime modalità e mediante apposito e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo che verrà inviato dall'Amministrazione Centrale.
  10. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme transitorie per facilitare il trasferimento del patrimonio ai Centri di spesa di tipo "A" di nuova o recente costituzione e la relativa consegna al loro Direttore.

Articolo 50 - Compiti e responsabilità del Consegnatario

  1. Il Consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione e la manutenzione nonché vigilare affinché non vengano sottratti o utilizzati per fini non istituzionali.
  2. Il Consegnatario deve altresì consegnare al Consegnatario subentrante i registri inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di passaggio di consegna e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale ricognizione dei beni in caso di accettazione con riserva da parte del Consegnatario subentrante.
  3. Il Consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative:
    1. tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia della relativa documentazione contabile;
    2. emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall'inventario;
    3. apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione se deteriorate;
    4. stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, della situazione patrimoniale del Centro di spesa (essa deve porre in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio);
    5. ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli inventari, quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
  4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
    1. la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
    2. lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;
    3. vengano registrati settimanalmente in appositi moduli i rifornimenti di carburante e lubrificanti, con l'indicazione dei singoli percorsi effettuati, della loro motivazione e il relativo chilometraggio nonché le letture del contachilometri ad inizio e fine settimana;
    4. venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
  5. Il Consegnatario può, sotto la propria piena responsabilità e per un periodo di tempo determinato, concedere in uso ad altro Centro di spesa o, in casi eccezionali adeguatamente motivati, a soggetti estranei all'Università di Genova singoli beni inventariati, previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del ricevente con la quale questi si impegna alla buona conservazione e alla restituzione dei beni.
  6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito di libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato dalle norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.
  7. Il Consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale, al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.
  8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica materiale della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i beni mobili effettivamente esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta ogniqualvolta il Consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
  9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione reale, si deve procedere alle necessarie rettifiche:
    a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione (p. es.: errata descrizione di un bene o sua registrazione in categoria impropria), il Consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione, redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati gli estremi delle rettifiche compiute;
    b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico inventariale (p. es.: bene inventariato con due numeri diversi) occorre seguire la normale procedura di scarico inventariale.
  10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere dovuta a furto, il Consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
  11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e viene compiuto quando il Consegnatario ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
  12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente manuale, i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ossia all'inserimento del loro contenuto nei registri informatici.
  13. Il Consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata agli atti del Centro di spesa a cura del Consegnatario.

Articolo 51 - Cancellazione dei beni dagli inventari

  1. Lo scarico è l'operazione con la quale un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente di far parte del patrimonio dell'Università di Genova.
  2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause:
    1. logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa;
    2. cessione a titolo oneroso (alienazione);
    3. cessione a titolo gratuito (donazione);
    4. distruzione per causa di forza maggiore;
    5. furto;
    6. errore di inventariazione.
  3. Qualora i beni siano ancora suscettibili di una qualche utilizzazione, il Consegnatario deve comunicare tramite modalità adeguate (p. es.: posta elettronica) agli altri Centri di spesa l'elenco dei beni da scaricare, cosicché questi, se interessati, ne possano richiedere la cessione a titolo gratuito, in modo che il loro riutilizzo consenta economie di spesa sui nuovi acquisti.
  4. Lo scarico di beni viene disposto con provvedimento motivato:
    1. del Direttore per i Centri di spesa di tipo "A";
    2. del Direttore Amministrativo per i Centri di spesa di tipo "B".
  5. Non è consentito procedere alla cancellazione del bene sul registro inventario in mancanza del provvedimento dell'Organo competente.
  6. Il provvedimento di scarico deve contenere per ciascun bene:
    1. la descrizione contenuta nel registro inventario,
    2. il numero e la data di inventario (con l'indicazione delle eventuali precedenti inventariazioni del bene compiute da altro Centro di spesa, quale un Istituto soppresso il cui patrimonio sia confluito in quello del Centro di spesa);
    3. il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta riguarda più beni;
    4. la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
    5. in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza maggiore o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto non è stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque negligente del medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso contrario, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del danno;
    6. i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico (p. es.: parere della Commissione tecnica per scarichi superiori a € 52.000, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i furti ecc.).
  7. Quando i beni hanno, singolarmente o nel loro complesso, valore uguale o superiore a € 52.000, deve essere preventivamente costituita un'apposita Commissione tecnica, nominata con provvedimento del Direttore del Centro di spesa di tipo "A" o del Direttore Amministrativo per i Centri di spesa di tipo "B", composta dal Consegnatario, che la presiede, e da due altri componenti da questo designati, che deve esprimere il proprio motivato parere tecnico in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità di alienazione dei beni.
  8. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono essere alienati mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano genovese di grande tiratura. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta ovvero sono distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
  9. Lo scarico di materiale bibliografico deve essere preventivamente approvato dal Coordinamento per il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Articolo 52 - Scarico per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa

  1. Lo scarico inventariale può essere disposto per:
    1. logoramento del bene dovuto all'uso;
    2. guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del bene;
    3. obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato alle esigenze del Centro di spesa perché superato dal progresso tecnologico;
    4. sopravvenuta inutilità per il Centro di spesa, quando a seguito di eventi particolari (p. es.: un trasloco o la fine di un programma di ricerca) determinati beni debbano essere eliminati perché divenuti inutili.
  2. Il Consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne con precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo di valore residuo.
  3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il Consegnatario deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta che il bene è stato avviato alla pubblica discarica.
  4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il Consegnatario deve seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a titolo oneroso oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito ad altri Centri di spesa o ad enti e associazioni non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 53 - Scarico per cessione a titolo oneroso (alienazione)

  1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia valore residuo, il Consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi per la sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
  2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene sostituito con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale l'acquisto dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura (p. es.: fotocopiatrici).
  3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti di altro Centro di spesa dell'Università di Genova

Articolo 54 - Scarico per cessione a titolo gratuito (donazione)

  1. La cessione a titolo gratuito può avvenire a favore:
    1. di altri Centri di spesa dell'Università di Genova;
    2. della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati, e associazioni non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 55 - Scarico per distruzione per causa di forza maggiore

  1. In caso di distruzione di beni mobili per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il Consegnatario deve immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia del fatto, indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco - anche presuntivo - dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti, affinché si possa procedere agli eventuali adempimenti del caso (richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazioni, ecc.).
  2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore, il Consegnatario, nel redigerne l'elenco, può presumere che siano andati perduti tutti quelli che risultino mancanti o dei quali non sia stata trovata traccia sufficiente per l'identificazione inventariale.

Articolo 56 - Scarico per furto

  1. Nel caso di furto, il Consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
  2. Il Consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
  3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 57 - Errore di inventariazione

  1. Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta (p. es.: inventariazione di bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto consumabile, facilmente deteriorabile o di modico valore).

Articolo 58 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca

  1. Per lo scarico dei beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 - Limiti di spesa

  1. I Centri di spesa di tipo A possono deliberare limiti di spesa inferiori a quelli stabiliti dal presente manuale.

Allegati:


Ultimo aggiornamento 23/01/2019