Regolamento in materia di trasferimenti dei professori di ruolo e dei ricercatori
Art. 1 – Oggetto di disciplina
- Il presente regolamento disciplina la copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore mediante trasferimento da altra Università o da altra Facoltà di questa Università, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
Art. 2 – Delibera preliminare del Consiglio di Facoltà
- Il Consiglio di Facoltà, sulla base di specifiche esigenze didattiche e scientifiche, propone, con deliberazione assunta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, l’attivazione delle procedure per la copertura dei posti di cui all’art. 1.
- Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al comma precedente quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Il decreto rettorale di trasferimento non può comunque essere emanato prima che la disponibilità delle relative risorse finanziarie sia confermata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Capo I – Trasferimenti
Art. 3 – Condizioni di ammissibilità dei trasferimenti
- Il trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori da altra Università o da altra Facoltà di questa Università non può aver luogo se non a domanda degli interessati.
- Può presentare domanda di trasferimento da altra Università o da altra Facoltà chi rivesta la medesima posizione accademica per la quale è dichiarata la vacanza, inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare indicato nel bando di cui all’art. 4, ovvero in settore diverso, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.
- Può presentare domanda di trasferimento da altra Università o da altra Facoltà chi abbia trascorso almeno tre anni accademici nella Università o nella Facoltà di provenienza e nel corrispondente ruolo a trasferimento. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza.
- In caso di nomina in corso d’anno, il servizio prestato per un periodo superiore ai sei mesi è computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.
- Il trasferimento ha luogo a seguito di una procedura di valutazione comparativa dei candidati, operata dal Consiglio di Facoltà.
Art. 4 – Bando di trasferimento
- Il bando di trasferimento è emanato dal Rettore, verificata l’esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli Organi accademici.
- Il bando riporta la precisazione del settore scientifico disciplinare e le indicazioni in merito alle competenze scientifiche e alle esperienze didattiche e organizzative che si richiedono ai candidati, nonchè al tipo di impegno didattico e scientifico che si richiede al professore o ricercatore trasferito, deliberati dal Consiglio di Facoltà contestualmente alla proposta di copertura del posto.
- Le indicazioni di cui al comma precedente costituiscono requisito vincolante al fine della valutazione comparativa dei candidati da parte del Consiglio di Facoltà.
Art. 5 – Forme di pubblicità del bando di trasferimento
- L'avviso relativo all'emissione del bando di trasferimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla medesima data di pubblicazione del predetto avviso il bando è affisso all'Albo di Ateneo e di esso si dà altresì notizia per via telematica tramite il sito-web dell’Ateneo.
- Il termine di presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 6 – Domande di trasferimento
- La domanda di trasferimento è indirizzata al Preside.
- La domanda è corredata dal curriculum dell'attività scientifica e didattica e da ogni documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile al fine della valutazione della domanda stessa.
- Il candidato, a pena di inammissibilità, deve corredare la domanda di trasferimento con una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del presente regolamento.
Art. 7 – Commissione istruttoria per l’esame delle domande di trasferimento
- L’esame delle domande di trasferimento può essere effettuato da una Commissione istruttoria designata dal Consiglio di Facoltà, e nominata dal Preside, entro trenta giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
- Terminato l’esame delle domande, la Commissione istruttoria redige una relazione sulle domande, così da offrire alla Facoltà ogni elemento conoscitivo per operare la valutazione comparativa dei candidati.
Art. 8 – Termini per i lavori della Commissione
- La Commissione, se costituita, si insedia e conclude i lavori entro trenta giorni dalla data della nomina.
Art. 9 – Chiamata per trasferimento e relativo decreto rettorale
- Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, se costituita, ovvero entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Consiglio di Facoltà, anche alla luce della relazione della eventuale Commissione, sentiti i Consigli di Corso di studi interessati e i Dipartimenti correlati alla Facoltà ai quali afferiscono i docenti inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del trasferimento, valuta, anche mediante valutazione comparativa, in caso di più domande, il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico del candidato o dei candidati, accertandone l’adeguata qualificazione nel settore scientifico – disciplinare di destinazione, tenuto conto dell’eventuale tipologia dell’impegno richiesto dal bando. Il Consiglio delibera, con atto motivato, approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, la chiamata di uno dei candidati. Qualora il chiamato rinunci al trasferimento, il Consiglio di Facoltà può, con le stesse modalità, deliberare la chiamata di un altro candidato.
- Il Consiglio di Facoltà può altresì deliberare, con atto motivato rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati, approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, di non chiamare alcuno dei candidati.
- Nel caso in cui, effettuata la votazione, non è raggiunto il quorum di cui al comma 1, il Consiglio di Facoltà si esprime in merito alla chiamata nella seduta immediatamente successiva. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.
- Della delibera del Consiglio di Facoltà il Rettore dà tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.
- Il trasferimento conseguente alla chiamata, di cui al comma 1, è disposto dal Rettore, accertata la regolarità delle procedure seguite, con suo decreto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della delibera del Consiglio di Facoltà. Il decreto è comunicato immediatamente all'interessato e ha effetto, di norma, dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell’anno accademico, previo accordo con l’Università di provenienza. In ogni caso il trasferimento non può avvenire prima che sia trascorso il triennio di permanenza nella sede di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 4. Tale provvedimento è definitivo.
- Il decreto di cui al comma precedente è altresì comunicato tempestivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.
- Qualora il trasferimento comporti altresì il passaggio ad altro settore scientifico disciplinare, la delibera del Consiglio di Facoltà è trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale onde acquisirne il parere.
- Qualora il parere di cui al comma precedente sia positivo, il trasferimento è disposto dal Rettore, con suo decreto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del parere.
- Il parere del Consiglio Universitario Nazionale si intende comunque acquisito e favorevole decorsi quarantacinque giorni dalla data di spedizione della richiesta.
- Qualora il parere del Consiglio Universitario Nazionale sia negativo, il Rettore può comunque disporre il trasferimento motivando la difformità rispetto al parere stesso, previa ulteriore delibera del Consiglio di Facoltà assunta a maggioranza degli aventi diritto al voto.
- Qualora l'istanza di trasferimento comportante altresì il passaggio ad altro settore scientifico disciplinare sia presentata da un professore straordinario, associato o ricercatore non confermati, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi 9 e 10, il parere del Consiglio Universitario Nazionale è espresso e vincolante.
Capo II – Disposizioni finali
Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazione di norme
- Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di emanazione da parte del Rettore.
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), nonché agli articoli da 2 a 12 del D.R. n. 2335 dell’8.10.1999, modificato con DD.RR. nn. 2551 del 29.10.1999, 2003 del 23.6.2000 e 1318 del 18.05.2001.
