Università degli Studi di Genova

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Normativa in materia disciplinare relativa al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici

Art. 1 - Oggetto della normativa

  1. La presente normativa individua i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione, la composizione ed il funzionamento dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
  2. Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa si applicano il
    D.Lgs. 30.3.2001 n.165, le disposizioni in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari di cui al Titolo V - Norme disciplinari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università sottoscritto il 16.10.2008 (CCNL), il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23.1. 2001 (CCNQ) ed il successivo CCNQ del 24.7.2003.

Art. 2 - Sanzioni disciplinari

  1. Ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. il dipendente che viola gli obblighi disciplinati nell'art. 44 dello stesso CCNL è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
    1. rimprovero verbale;
    2. rimprovero scritto (censura);
    3. multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
    4. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
    5. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
    6. licenziamento con preavviso;
    7. licenziamento senza preavviso.

Art. 3 - Competenza del responsabile della struttura

  1. Il responsabile della struttura in cui lavora il dipendente interessato è competente ad irrogare direttamente le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura).
  2. Nel caso in cui sia applicabile la censura, il responsabile della struttura provvede alla preventiva contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, convocando per l’audizione il dipendente, che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  3. L’audizione per la difesa, di cui al comma precedente, non può essere fissata prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa.
  4. Dell’audizione del dipendente, salvo il caso in cui venga inflitta la sanzione del rimprovero verbale, deve essere redatto verbale sottoscritto dal responsabile della struttura e dal dipendente medesimo.
  5. Il dipendente può, adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dall’originaria convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per l’audizione, anche se l’interessato dovesse non presentarsi.
  6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
  7. Al termine del procedimento il responsabile della struttura trasmette copia di tutti gli atti, ivi compresa la comunicazione del rimprovero verbale, al Direttore Amministrativo per l’inserimento nel fascicolo riservato del dipendente. Il provvedimento sanzionatorio è inserito in copia conforme all’originale nel fascicolo personale del dipendente e, nel caso in cui disponga l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione ovvero del licenziamento con o senza preavviso, è trascritto sul foglio matricolare.
  8. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni, il responsabile della struttura segnala il fatto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui al successivo art. 4, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto medesimo.

Art. 4 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

  1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è individuato nel Direttore Amministrativo, che si avvale dell'attività del Settore VII del Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane.
  2. L'ufficio competente su segnalazione del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora contesta gli addebiti, istruisce i procedimenti disciplinari e commina le sanzioni di entità superiore alla censura.
  3. Il Direttore Amministrativo può delegare la contestazione degli addebiti e l'istruzione dei procedimenti disciplinari di sua competenza ad un dirigente o ad un impiegato di categoria EP o D del Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane.
  4. L'applicazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso, può ugualmente essere delegata ad un dirigente o ad un impiegato di categoria EP o D del Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane.
  5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Amministrativo le sue funzioni inerenti ai procedimenti disciplinari sono svolte dal Vicario.
  6. Ricevuta la segnalazione da parte del Responsabile della Struttura, il Direttore Amministrativo istruisce il procedimento disciplinare e contesta per iscritto l'addebito al dipendente entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza; qualora il Direttore Amministrativo ritenga che la sanzione da applicare non sia di entità superiore alla censura, rimette gli atti al responsabile della struttura che ha effettuato la segnalazione.
  7. Il dipendente deve essere sentito a sua difesa nei termini e con le modalità previste dall'art. 45, commi 2 e 3, del CCNL. Il dipendente può farsi assistere all'audizione da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  8. Dell’audizione viene redatto verbale, che deve essere sottoscritto dal Direttore Amministrativo, o dal suo delegato ai sensi del comma 3, e dal dipendente interessato. La mancata sottoscrizione del verbale da parte del dipendente non impedisce la prosecuzione del procedimento: tale circostanza dovrà essere fatta constare a verbale ed il verbale stesso dovrà essere inviato per raccomandata alla residenza del dipendente. Eventuali osservazioni sul predetto verbale dovranno essere inviate per iscritto e pervenire entro 10 giorni per essere acquisite agli atti del procedimento.
  9. Il dipendente può, adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dall’originaria convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per l’audizione, anche se l’interessato dovesse non presentarsi.
  10. Quando il Direttore Amministrativo ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato nonchè al responsabile della relativa struttura.
  11. Ai sensi dell’art. 45, comma 6, del CCNL il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Art. 5 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari

  1. Fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 2 e seguenti del CCNQ del 23.1.2001 e del successivo CCNQ del 24.7.2003.

Art. 6 - Riduzione delle sanzioni disciplinari

  1. Ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, con il consenso del dipendente la sanzione disciplinare applicabile può essere ridotta, in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
  2. Nel caso in cui sussistano i presupposti per un'eventuale riduzione della sanzione, il Direttore Amministrativo, comunica all'interessato, prima della formalizzazione, il tipo di sanzione che intende applicare, proponendo l'eventuale riduzione della stessa.
  3. Qualora il dipendente intenda avvalersi della riduzione deve manifestare il proprio consenso per iscritto, entro 5 giorni naturali, successivi e continui dalla predetta comunicazione.

Art. 7 - Responsabili della Struttura

  1. Ai fini della presente normativa si considerano responsabili Struttura i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri, i Presidi, i Capi Servizio nonché le figure ad essi equiparate e, in ogni caso, il Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto dell’Università degli Studi di Genova.