Università degli Studi di Genova

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Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca

Art. 1 - Finalità

  1. L'Università degli Studi di Genova, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e incentivare l'occupazione giovanile qualificata, promuove iniziative volte al conferimento, mediante procedure di valutazione comparativa, di assegni temporanei a cittadini comunitari ed extracomunitari, nel seguito indicati con il termine "assegnisti".
  2. Gli assegni possono essere conferiti esclusivamente a:
    • dottori di ricerca;
    • laureati in possesso di curriculum idoneo per la collaborazione ad attività di ricerca.

Art. 2 - Finanziamento

  1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto del finanziamento erogato dal M.I.U.R. e della proiezione di spesa nel bilancio pluriennale, determina le risorse necessarie per finanziare gli assegni di ricerca per la loro intera durata, compreso, nel bilancio dell'anno successivo, l'eventuale rinnovo.
  2. I dipartimenti, i centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa in Genova e i centri di eccellenza nella ricerca (in seguito denominati: "centro/i di ricerca") possono finanziare in tutto o in parte assegni di ricerca per l'intera durata, compreso l'eventuale rinnovo, con fondi comunque disponibili a vario titolo acquisiti.
  3. Il contributo parziale dei dipartimenti e dei centri di ricerca al finanziamento di un assegno non può essere inferiore al 30% dell'importo annuo lordo dello stesso, per ciascun anno di durata dell'assegno.
  4. È consentito il finanziamento di un assegno da parte di più aree scientifico-disciplinari.

Art. 3 - Ripartizione e utilizzazione delle risorse del bilancio di Ateneo. Attribuzione degli assegni

  1. Le risorse previste nel bilancio universitario finalizzate al conferimento di assegni di ricerca sono attribuite a ciascuna area scientifico-disciplinare con le modalità di cui ai commi successivi e possono essere utilizzate in tutto o in parte per la copertura finanziaria degli assegni, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
  2. Il Collegio dei coordinatori delle aree scientifico-disciplinari sottopone all'approvazione del Senato Accademico i criteri di ripartizione tra le aree scientifico-disciplinari delle risorse finanziarie previste nel bilancio di Ateneo. Eventuali variazioni ai predetti criteri sono approvate dal Senato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di distribuzione delle risorse.
  3. Il Consiglio di Amministrazione approva la ripartizione delle risorse effettuata mediante l'applicazione dei criteri sopra indicati.
  4. Ogni area scientifico-disciplinare, tramite la propria Commissione, definisce i criteri preordinati all'utilizzazione delle risorse finanziarie ricevute e provvede a dare adeguata diffusione delle decisioni assunte.
  5. I docenti, previa delibera del Consiglio di dipartimento o del centro di ricerca, sottopongono alle Commissioni di area scientifico-disciplinare interessate un progetto contenente la descrizione del programma di ricerca, il nominativo del docente responsabile scientifico della ricerca, la durata della collaborazione, il tipo di dottorato di ricerca, la laurea con curriculum idoneo per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché quant'altro previsto dal presente regolamento in merito all'attivazione della procedura di valutazione comparativa.
  6. I progetti di cui al precedente comma 5 sono presentati annualmente entro la data stabilita dal Collegio dei Coordinatori delle aree scientifico-disciplinari.
  7. La Commissione di area scientifico-disciplinare valuta le proposte, stabilisce se l'assegno di ricerca debba essere finanziato in tutto o in parte con i fondi di Ateneo, le approva, e trasmette la documentazione al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.
  8. Le quote del bilancio di Ateneo derivanti da cessazioni ovvero quelle che le Commissioni di area scientifico-disciplinare non utilizzano vengono riacquisite in disponibilità nel capitolo apposito del bilancio universitario dell'anno successivo.
  9. Nel caso in cui l'assegnista rinunci all'assegno e non sia possibile utilizzare la graduatoria, le risorse liberate derivanti da cofinanziamento sono riacquisite dal dipartimento o dal centro di ricerca.

Art. 4 - Attivazione di assegni su fondi di dipartimento e di centro di ricerca

  1. I dipartimenti e i centri di ricerca possono contribuire parzialmente all'attivazione di assegni di ricerca, come indicato al precedente art. 2, commi 2 e 3.
  2. I dipartimenti e i centri di ricerca possono attivare assegni di ricerca per realizzare progetti finanziati con contributi assegnati dalla Comunità Europea o da altro organismo di rilevanza scientifica nazionale e internazionale. In questi casi essi trasmettono direttamente al Direttore Amministrativo e, per conoscenza, alla Commissione di area scientifico-disciplinare, la delibera del Consiglio di dipartimento o del centro di ricerca unitamente a tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura di valutazione comparativa.
  3. I dipartimenti e i centri di ricerca possono attivare assegni con fondi comunque disponibili, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma
  4. Il Consiglio del dipartimento o del centro di ricerca trasmette alla Commissione di area scientifico-disciplinare la proposta con tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura di valutazione comparativa. La Commissione valuta le proposte, le approva e trasmette la documentazione al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.
  5. In ogni caso i fondi di cui ai precedenti commi non possono provenire da contributi studenteschi, da dotazioni o da finanziamenti di fondi di ricerca di Ateneo.
  6. Gli oneri finanziari di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità finanziarie dei dipartimenti e dei centri di ricerca e devono essere trasferiti al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità anticipata. Il Consiglio di dipartimento o di centro di ricerca deve indicare la provenienza dei fondi.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli assegni

  1. Gli assegni sono conferiti mediante procedura di valutazione comparativa dei candidati.
  2. Il bando di attivazione della procedura è pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Ateneo ed è reso disponibile per via telematica.
  3. Il bando indica il numero degli assegni che si intendono conferire, la loro durata, l'importo, il programma di ricerca, il settore scientifico-disciplinare, i requisiti di ammissibilità delle domande, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché il diario delle prove, il programma d'esame, e i titoli valutabili. Il bando indica inoltre le procedure volte alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.
  4. Il candidato deve allegare alla domanda, con le modalità previste dal bando, i documenti attestanti i titoli e le pubblicazioni che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, tenendo presente che la medesima, a norma del D.M. 11.02.1998, è tenuta a valutare, tra gli altri, i titoli indicati al comma 7.
  5. Sono requisiti di ammissibilità della domanda il titolo di dottore di ricerca ovvero la laurea con curriculum idoneo per la collaborazione ad attività di ricerca, indicati nel bando.
  6. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio, e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.
  7. La commissione, a norma del D.M. 11.02.1998, è tenuta a valutare come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia sia all'estero.
  8. La commissione esprime un giudizio collegiale sulla documentazione presentata da ciascun candidato e, sulla base di questo, indica coloro che hanno titolo a sostenere il colloquio.
  9. Il colloquio riguarda gli argomenti previsti dal bando. La commissione esprime un giudizio collegiale sul colloquio di ciascun candidato.
  10. La commissione, infine, sulla base dei giudizi espressi riguardanti la valutazione dei titoli e il colloquio, indica i vincitori nel numero dei posti banditi e redige la graduatoria di merito.
  11. Dei giudizi espressi la commissione dà pubblicità mediante affissione nella sede degli esami.
  12. La commissione trasmette gli atti al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Art. 6 - Commissioni giudicatrici

  1. Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della Commissione di area scientifico-disciplinare, sentito il dipartimento o il centro di ricerca interessato.

Art. 7 - Trattamento economico e normativo

  1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e il vincitore. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto subordinato e non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.
  2. L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Università. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Le variazioni delle aliquote I.N.P.S. e I.R.A.P. rideterminano annualmente l'importo del corrispettivo erogato anche per la parte a carico dell'Università, in applicazione del primo periodo del comma 2 del presente articolo.
  4. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.
  5. La collaborazione dell'assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, è temporalmente definita e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività. Essa si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 8 - Durata, divieto di cumulo, incompatibilità e interruzioni

  1. Gli assegni hanno durata di un anno.
  2. Qualora i titolari degli assegni cessino per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione delle graduatorie di merito.
  3. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle Università, il personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge 449/1997, nonché coloro che fruiscono di una borsa di studio per la frequenza di corsi universitari post-laurea, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4.
  4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dall'Università di Genova o da istituzioni nazionali o straniere. Il titolare di un assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, previa rinuncia alla borsa di dottorato eventualmente concessa, sentito il collegio dei docenti interessato.
  5. Non è ammesso il cumulo con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo o comunque tali da impedire l'esecuzione del programma di ricerca previsto.
  6. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

Art. 9 - Valutazione dell'attività svolta. Rinnovo del contratto

  1. E' consentito il rinnovo degli assegni di ricerca per la durata di un anno, a richiesta del responsabile scientifico della ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2.
  2. Il rinnovo è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare. A tale fine, per le procedure attivate ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 3, il responsabile scientifico della ricerca trasmette alla Commissione di area scientifico-disciplinare la relazione predisposta dall'assegnista da cui risulti il lavoro di ricerca svolto, accompagnandola con le proprie osservazioni.
  3. Le valutazioni sull'attività svolta espresse dalla Commissione, di cui al precedente comma, devono essere adeguatamente motivate e sono insindacabili. In assenza di una documentata attività scientifica e di una valutazione positiva da parte della Commissione, l'assegno non può essere rinnovato.
  4. Per il rinnovo degli assegni attivati ai sensi dell'art. 4, comma 2 e finanziati integralmente sui medesimi fondi, la valutazione dell'attività svolta è affidata al Consiglio di dipartimento o di centro di ricerca.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

  1. La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto nel contratto.
  2. Sono ulteriori condizioni risolutive del contratto di collaborazione:
    • l'annullamento della procedura di valutazione comparativa;
    • l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 6.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

  1. Il Regolamento emanato con D.R. n. 1479 dell'8 maggio 2000 rimane applicabile ai contratti individuali stipulati sulla base di bandi pubblicati fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento per ciò che concerne la durata e il loro eventuale rinnovo.
  2. Il rinnovo degli assegni di cui all'art. 4, comma 2, può essere inferiore a un anno qualora il programma di ricerca richieda un periodo di collaborazione più breve per il suo completamento.