Università degli Studi di Genova

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Regolamento del Comitato per le pari opportunità

Allegato "A" al D.R. n.125 del 30/4/97

Art. 1 - Composizione e Organi

  1. Il Comitato per le pari opportunità. D'ora innanzi denominato Comitato, è composto, ai sensi dell'art.7, 4° comma, dello Statuto, da undici membri, di cui almeno sette donne:
    1. sei membri eletti nel proprio interno dal personale tecnico-amministrativo e dirigente e tre membri eletti nel proprio interno dal personale docente;
    2. due docenti dell'Ateneo designati dal Rettore.
  2. Il Comitato, che dura in carica tre anni e viene rinnovato contemporaneamente con il Consiglio di Amministrazione, elegge a maggioranza dei componenti Presidente, Vice Presidente ed un/una Segretaria che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 2 - Attribuzioni

  1. Il Comitato svolge funzioni di studio e di analisi delle condizioni di lavoro all'interno dell'Ateneo, finalizzate ad una attività propositiva nei confronti dell'Ateneo stesso. Il Comitato si fa inoltre promotore di una cultura delle pari opportunità ivi compresa la realizzazione di progetti di azioni positive, anche in collegamento con le analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali.
  2. Il Comitato approfondisce lo studio della normativa vigente in materia di pari opportunità, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari, tavole rotonde, convegni, ecc.
  3. Il Comitato può richiedere i dati e gli atti necessari per l'espletamento della propria attività di studio e di analisi ai responsabili delle strutture e, fatta salva la riservatezza dei singoli e previa autorizzazione del Rettore, può accedere alle strutture dell'Ateneo per effettuare sopralluoghi e raccogliervi informazioni. Sulla base degli elementi raccolti, il Comitato invia le proprie osservazioni e proposte al Rettore.
  4. Nello svolgimento delle proprie attività propositive e di verifica, il Comitato può richiedere incontri con il direttore amministrativo, i dirigenti ed i direttori delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
  5. Il Comitato, su richiesta del Rettore, può svolgere attività di consulenza nell'ambito delle proprie competenze.
  6. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di peri opportunità nel lavoro, due membri del Comitato, a ciò designati dal Comitato stesso, possono partecipare, come osservatori, alle riunioni di contrattazione decentrata.
    1. Per le materie di cui all'art.10, comma 3, del C.C.N.L., l'Amministrazione provvede ad informare il Comitato in merito agli accordi in corso di stipulazione. Il Comitato fa pervenire, entro 15 giorni, le proprie eventuali osservazioni.
    2. Il Comitato è altresì destinatario delle informazioni di cui all'art.5, comma 2, del contratto collettivo decentrato.
    3. Se il Comitato rileva discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità può proporre al tavolo della contrattazione decentrata proposte per l'adozione di misure denominate "azioni positive" per le donne.

Art. 3 - Funzionamento

  1. Il Comitato si riunisce su convocazione del/la Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del/la Vicepresidente, di norma una volta al mese o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ed ogni qualvolta il/la Presidente ne ravvisi la necessità.
    1. La convocazione, copia della quale viene inviata ad Rettore, deve contenere l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
    2. Della seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario/a.
    3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e la partecipazione di Presidente o Vice Presidente.
    4. In caso di assenza del Segretario/a il Comitato assegna, seduta stante, le funzioni di Segretario/a ad uno dei presenti.
    5. Il Comitato assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.
    6. Il Comitato, nella persona del/la Presidente, può invitare a partecipare alle riunioni persone esterne.
  2. I componenti del Comitato, convocati o incaricati dal/la Presidente per l'espletamento di attività in materia di pari opportunità, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
  3. L'Amministrazione garantisce gli strumenti per il funzionamento del Comitato mettendo a disposizione idonei locali per le sue attività.
  4. Il Comitato, entro il mese di aprile di ogni anno, redige un programma di lavoro indicando le iniziative che intende sviluppare e quantificando le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati.
    1. Detto programma è inviato al Rettore che lo sottopone all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.
    2. La gestione delle risorse finanziarie, assegnate al Comitato dai succitati organi, avverrà per il tramite dei competenti uffici sotto diretta indicazione del Presidente del Comitato.
  5. Il Comitato, entro il mese di febbraio, invia al Rettore una relazione sull'attività svolta comprensiva del rendiconto delle risorse finanziarie assegnate.