Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane
Servizio personale docente
D.D.A. n. 417
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la Legge 27.12.1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l’art. 51, comma 6 che tratta le modalità di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca da parte delle Università;
Visto il D.M. 11.2.1998, concernente criteri per il conferimento di detti assegni;
Visto il D. Lgs. 22.7.1999 n. 261 recante disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e sue successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e sue successive modificazioni;
Vista la nota del Direttore Amministrativo n. 17721 del 10.04.2001;
Visto il D.R. n. 198 del 11.07.2001 con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali”;
Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la Legge n. 170 dell’11.07.2003, di conversione del D.L. n. 105 del 9.5.2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali;
Visto il D.R. n. 2756 del 31.07.2003 con il quale è stato emanato il “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”;
Visto il D.M. n. 45 del 26.02.2004 riguardante la rivalutazione degli assegni di ricerca;
Vista la Legge 15.04.2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
Visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n.246;
Visto il D.R. n. 165 del 12.04.2006 con il quale è stato emanato il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003”;
Visto il D.P.R. 3.5.2006 n. 252 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;
Visto il D.R. n. 1199 del 22.01.2007 con il quale è stato emanato il "Regolamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca";
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 29.01.2008 e del 26.02.2008 con le quali sono stati inseriti, nel capitolo 1.5.13.1, gli stanziamenti a carico del bilancio di Ateneo a titolo di cofinanziamento al finanziamento MIUR finalizzati al conferimento di assegni di ricerca ed è stata approvata la ripartizione, tra le aree scientifico-disciplinari, delle risorse sopra indicate;
Visti i verbali con i quali le commissioni di area scientifico-disciplinare hanno approvato le proposte formulate dai dipartimenti e dai centri interessati e ne hanno stabilito la relativa partecipazione finanziaria;
Viste le delibere dei consigli dei dipartimenti e dei centri interessati;
DECRETA
ART. 1
Numero degli assegni
1. Sono indette n. 72 procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento di altrettanti assegni a tempo determinato per la collaborazione all’attività di ricerca nei programmi specificati nell’allegato A che fa parte integrante del presente bando.
2. Gli assegni possono essere conferiti esclusivamente a:
(a) dottori di ricerca;
(b) laureati in possesso di curriculum idoneo per la collaborazione all’attività di ricerca.
3. Il candidato che intenda concorrere a più di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse, comprensiva di eventuali titoli e pubblicazioni. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più procedure, il candidato è ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.
4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. 4.10.2000 e sue successive modificazioni, citato in premessa.
5. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Sono requisiti di ammissione alla procedura:
a) il titolo di dottore di ricerca ovvero la laurea con curriculum idoneo per la collaborazione all’attività di ricerca indicati nell’allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
c) idoneità fisica. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura stessa. Tale provvedimento è comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata e idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum idoneo per la collaborazione ad attività di ricerca.
ART. 3
Domanda e termine di presentazione
1. Il presente decreto viene affisso all'albo di Ateneo - Amministrazione Centrale, Via Balbi 5, Genova ed è reso altresì disponibile per via telematica al seguente indirizzo: http://www.unige.it/concorsi/assricerca.
2. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo di Ateneo.
3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
4. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Genova – Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane – Servizio personale docente, Via Balbi 5. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto servizio che rilascerà apposita ricevuta, nel seguente orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00, il venerdì dalle 10.00 alle 13.00. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello - allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, disponibile presso l’amministrazione centrale ovvero all'indirizzo telematico indicato al comma 1.
5. La domanda può anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra indicato. In tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il numero del programma di ricerca, l’area scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla procedura.
7. Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre il termine di cui ai commi 2 e 3.
8. Salvo quanto previsto all’art. 6, comma 6, tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione comparativa indette con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
9. I candidati devono allegare alla domanda:
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
b) curriculum, redatto in unica copia sul modulo C allegato;
c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione, in un’unica copia e relativo elenco (in unica copia e debitamente sottoscritto).
10. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresì essere dichiarate conformi all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (modulo D allegato). Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformità all’originale, allegandolo al titolo stesso. Può, in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformità all’originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
11. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 citato che consentono di sostituire sia le normali certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l’atto di notorietà per tutti gli stati, qualità personali e fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato (modulo D allegato).
12. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all’Unione Europea si rimanda all’ art. 4.
13. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
14. Per le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006, citati in premessa..
15. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 4
Cittadini non appartenenti all’Unione Europea – dichiarazioni sostitutive
1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
ART. 5
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
2. Nella domanda il candidato, oltre il cognome e il nome, deve dichiarare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la residenza e il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il possesso del titolo di studio richiesto per il programma di ricerca cui partecipa (vedere precedente art. 2). I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equipollente al titolo richiesto dal presente bando.
Per quanto concerne le procedure volte alla dichiarazione di equipollenza del dottorato di ricerca conseguito all'estero si rimanda, ad ogni buon fine, al D.R. n. 1199 del 22.01.2007, citato in premessa, disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/regolamenti. Il candidato deve indicare altresì l’Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell’esame di laurea;
e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
f) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
g) di essere già stato o meno titolare di assegno di ricerca presso altri Atenei;
h) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui all’art. 9;
i) la scelta della lingua straniera di cui dare prova di conoscenza, qualora sia prevista tra gli argomenti del colloquio del programma di ricerca di cui all’allegato A.
3. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere d), e) comporterà l’esclusione dalla procedura.
4. L’amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ART. 6
Valutazione dei titoli e prove d’esame
1. Le prove d’esame hanno luogo a Genova e tendono ad accertare la preparazione, l’esperienza e l’attitudine alla ricerca del candidato. Esse consistono:
- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e indicati, per ciascun programma di ricerca, nell’allegato A al presente bando.
2. La commissione giudicatrice di cui all’ art. 7 predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.
3. La commissione, a norma del D.M. 11.2.1998 citato in premessa, è tenuta a valutare come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia sia all’estero.
4. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
5. La commissione esprime un giudizio collegiale sulla documentazione presentata da ciascun candidato e, sulla base di questo, indica i candidati che hanno titolo a sostenere il colloquio.
6. Il diario della prova, con l’indicazione della sede in cui ha luogo, è indicato, qualora previsto, nell’allegato A al presente bando. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
7. In assenza dell’indicazione di cui al comma 6, il diario della prova, con l’indicazione della sede in cui ha luogo, è notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.
8. Il colloquio si svolge in un locale aperto al pubblico. La commissione esprime un giudizio collegiale sul colloquio di ciascun candidato.
9. Al termine delle singole fasi, la commissione dà pubblicità dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e sul colloquio di ciascun candidato mediante affissione nella sede degli esami.
10. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell’ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
ART. 7
Commissioni giudicatrici
Formazione e approvazione delle graduatorie
1. La commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati con provvedimento del direttore amministrativo su proposta della commissione di area scientifico-disciplinare sentito il dipartimento o il centro di ricerca interessato.
2. La commissione, espletate le prove, sulla base dei giudizi espressi riguardanti la valutazione dei titoli e il colloquio, indica il vincitore in relazione al numero dei posti banditi e redige la graduatoria di merito.
3. Con decreto del direttore amministrativo è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della procedura di valutazione comparativa.
4. Qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa è consentita l’utilizzazione della graduatoria di merito.
5. La graduatoria di merito è pubblicata all’albo di Ateneo, Via Balbi 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
ART. 8
Conferimento dell’assegno di ricerca
1. Al candidato dichiarato vincitore della procedura è conferito, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, un assegno corrispondente alla durata specificata nell’allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
2. Gli assegni possono essere conferiti allo stesso soggetto nel limite massimo di otto anni, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.
3. All’atto della stipula del contratto il vincitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 9;
- di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- di essere già stato o meno titolare di assegno di ricerca presso altri Atenei;
- se in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 9, comma 9, di essere stato collocato in aspettativa senza assegni;
4. Il vincitore che sia cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea dovrà produrre la documentazione attestante l’ottemperanza agli adempimenti previsti dal T.U. n. 286/1998 e sue successive modificazioni, recante le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999).
5. Gli assegni sono rinnovabili con le modalità di cui all’art. 10.
ART. 9
Trattamento economico e normativo
Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni
1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti procedure gravano sia su fondi stanziati nel capitolo apposito del bilancio universitario sia sulle disponibilità finanziarie del dipartimento o del centro interessato, laddove previsto, in conformità alle deliberazioni delle commissioni di area scientifico-disciplinare e dei consigli dei dipartimenti o dei centri interessati.
2. La quota di partecipazione finanziaria dei dipartimenti e dei centri deve essere trasferita al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità anticipata.
3. L’importo lordo annuo dell’assegno di ricerca è determinato dal consiglio di amministrazione e indicato nel contratto di cui al precedente articolo all'atto della stipula dello stesso. Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Università ed è erogato in rate mensili posticipate.
4. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale le disposizioni richiamate dall’art. 51, comma 6, della citata Legge n. 449/1997.
5. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell'assegno.
6. L’Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.
7. La collaborazione dell’assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, è temporalmente definita e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività. Essa si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.
8. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.
9. Ai vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al comma 12 l’assegno è conferito previo collocamento in aspettativa senza assegni.
10. Non è ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l’attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all’estero, concesse dall’Università degli Studi di Genova o da Istituzioni nazionali o straniere.
11. Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, previa rinuncia alla borsa di dottorato eventualmente concessa, sentito il collegio dei docenti interessato.
12. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle Università, il personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni di cui all’art. 51, comma 6, primo periodo, della legge 449/1997, nonché coloro che fruiscono di borse di studio per la frequenza di corsi universitari post-laurea, salvo quanto previsto al comma 10.
13. Non è ammesso il cumulo con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo o comunque tali da impedire l’esecuzione del programma di ricerca previsto.
14. L’erogazione dell’assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a 2 mesi per anno, l’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.
15. L'assegno non configura in alcun modo un rapporto subordinato e non dà luogo a diritto in ordine all’accesso nei ruoli del personale universitario.
ART. 10
Valutazione dell’attività svolta
Rinnovo del contratto
1. Il rinnovo del contratto, laddove previsto, è subordinato alla valutazione dell’attività svolta dal titolare. A tal fine, il responsabile scientifico della ricerca trasmette alla commissione di area scientifico-disciplinare la relazione predisposta dall’assegnista da cui risulti il lavoro di ricerca svolto, accompagnandola con le proprie osservazioni.
2. Le valutazioni sull’attività svolta espresse dalla commissione di cui al precedente comma, devono essere adeguatamente motivate e sono insindacabili. In assenza di documentata attività scientifica e di valutazione positiva da parte della commissione, l’assegno non potrà essere rinnovato.
3. Gli assegni possono essere rinnovati nel limite massimo previsto dall’art. 8, comma 2.
ART. 11
Presentazione dei documenti
1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o dell’Unione Europea, ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti e tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto indicati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
b) dichiarazione sostitutiva relativa alle posizioni di cui all'art. 8, comma 3.
2. Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o autorizzato a soggiornarvi deve produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato, la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 1, lett. a), qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione della domanda e ricorrano i presupposti di cui all’art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopra indicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione.
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il cittadino non appartenente all’Unione Europea deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato:
a) certificato attestante la cittadinanza;
b) certificato o attestazione relativo alle posizioni di cui all'art. 8, comma 3.
4. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
5. L’assegnista è invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
ART. 12
Restituzione dei documenti
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla data di pubblicazione all'albo di Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L’Amministrazione aderisce alla richiesta salvo eventuale contenzioso in atto.
2. L’interessato, previ accordi telefonici, deve presentarsi personalmente presso il Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane – Servizio personale docente - Via Balbi, 5 – Genova, per il ritiro della documentazione suddetta o può delegare, a sue spese, un corriere o altra persona incaricata al ritiro medesimo. E’ esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, questa Università dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.
ART. 13
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall’Università degli Studi di Genova – Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane – Servizio personale docente, ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 del 11.07.2001 citato in premessa.
2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell’art. 8 del D.R. n. 198 del 11.07.2001.
ART. 14
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” di cui al D.R. n. 2756 del 31.07.2003 nonché quelle previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Genova, 16.06.2008
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to Gatti)
Responsabile del procedimento: Federica ZACCHEO
